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Sentenza

Sentenza del 12/05/2021 n. 378 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sul rimborso dell'IVA, previsto dalla direttiva 2006/112, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro. CURIA Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90 - Riduzione della base imponibile - Articolo 183 - Rimborso dell'eccedenza di IVA - Interessi di mora - Assenza di normativa nazionale - Principio della neutralità fiscale - Applicabilità diretta delle disposizioni del diritto dell'Unione - Principio di interpretazione conforme.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto se, in caso di rimborso IVA tardivo a seguito di (i) un'eccedenza di detrazione ai sensi dell'art. 183 della direttiva 2006/112/CE e (ii) una rettifica della base imponibile ai sensi dell'art. 90(1) della stessa direttiva (riduzione del corrispettivo), il soggetto passivo abbia diritto agli interessi di mora quando il rimborso non è effettuato entro un termine ragionevole. Nei procedimenti nazionali l'ordinamento austriaco non prevedeva una disciplina generale degli interessi per tali crediti d'imposta (articoli BAO 205/205a non direttamente applicabili alla fattispecie), e si sollevava il dubbio anche sull'applicabilità diretta o sul ruolo della direttiva 2008/9/CE (art. 27(2) secondo comma) per i soggetti non stabiliti.

La decisione

La Corte UE ha stabilito che l'art. 90(1) e l'art. 183 della direttiva IVA, letti alla luce del principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che anche i rimborsi derivanti da una rettifica della base imponibile (art. 90(1)) danno diritto, come i rimborsi di eccedenze (art. 183), al pagamento di interessi di mora qualora il rimborso non sia effettuato entro un termine ragionevole. La Corte non ha fissato tasso né dies a quo: queste modalità rientrano nell'autonomia procedurale degli Stati membri, salvo che vengano rispettati i principi di effettività e di neutralità fiscale; spetta al giudice nazionale garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione interpretando il diritto interno in conformità al diritto UE. Inoltre la Corte ha precisato che l'art. 27(2) della direttiva 2008/9 non esclude tale diritto e che la disposizione è residuale per i soggetti non stabiliti, ma non può giustificare l'esclusione degli interessi quando il diritto UE impone il loro riconoscimento.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) - articolo 90, paragrafo 1

    "In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri"

    La Corte interpreta l'art. 90(1) nel senso che la riduzione della base imponibile che genera un credito IVA comporta, se il relativo rimborso è effettuato oltre un termine ragionevole, il diritto del soggetto passivo a interessi di mora, per rispettare il principio di neutralità fiscale.

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) - articolo 183

    "Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'[imposta sul valore aggiunto (IVA)] dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite..."

    L'art. 183 riconosce il rimborso dell'eccedenza di IVA; la Corte aggiunge che il principio di neutralità fiscale impone il pagamento di interessi di mora in caso di ritardo ingiustificato nel rimborso, benché la direttiva non specifichi tasso o dies a quo.

  • Direttiva 2006/112/CE - articolo 167

    "Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile"

    Richiamata per ricordare che il diritto alla detrazione/rimborso è parte integrante del meccanismo IVA e deve essere garantito tempestivamente per assicurare la neutralità fiscale.

  • Direttiva 2008/9/CE - articolo 27, paragrafo 2, secondo comma

    La disposizione prevede regole sul tasso d'interesse per i rimborsi a soggetti non stabiliti nello Stato membro di rimborso. La Corte ha rilevato che tale norma è residuale e non può giustificare l'esclusione del diritto agli interessi imposta dal principio di neutralità fiscale. Non obbliga a escludere il diritto agli interessi quando il diritto UE lo impone.

  • Direttiva 2008/9/CE - articoli 19, 21, 22, 26

    Queste disposizioni disciplinano i termini e le modalità procedurali del rimborso ai soggetti non stabiliti. La Corte riconosce che esse fissano termini e obblighi per lo Stato membro di rimborso, ma non escludono il diritto generale agli interessi derivante dal principio di neutralità.

  • Diritto austriaco - Bundesabgabenordnung (BAO) art. 205

    "Sulle differenze di imposte sui redditi e imposte sulle società ... sono riconosciuti interessi ..."

    Norma specifica per imposte sui redditi e società che non disciplina in generale gli interessi per rimborsi IVA; la sua esistenza e portata sono rilevanti per la questione nazionale ma non esonerano l'Autorità nazionale dall'obbligo di garantire l'efficacia del diritto UE.

  • Diritto austriaco - BAO art. 205a

    "Qualora l'importo di un debito fiscale già riscosso venga ridotto ... vengono liquidati, su domanda del contribuente, interessi per il periodo intercorrente dalla data del pagamento fino alla notifica della decisione o sentenza recante riduzione dell'imposta"

    Questa disposizione riguarda interessi 'in pendenza di impugnazione' e non copre tutte le ipotesi di rimborsi IVA tardivi; il giudice nazionale deve valutare se e come applicare o estendere norme nazionali per assicurare la piena efficacia del diritto UE.

  • Regolamento austriaco per rimborsi a soggetti esteri (Verordnung 21/04/1995)

    Prevede indennità di mora specifiche (percentuali e scaglioni) per i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri; la Corte nota l'esistenza di tali regole ma lascia al giudice nazionale il compito di assicurare coerenza con i principi UE anche quando i procedimenti del caso concreto non ricadono nella sfera d'applicazione della direttiva 2008/9.

Massime di principio

  • Il diritto UE (art. 183 e art. 90(1) direttiva IVA), interpretato insieme al principio di neutralità fiscale, riconosce il diritto del soggetto passivo a interessi di mora se il rimborso IVA (sia per eccedenza che per rettifica della base imponibile) non è pagato entro un termine ragionevole.
  • La direttiva non fissa tasso né dies a quo: la determinazione di tali elementi spetta agli Stati membri e, in ultima analisi, al giudice nazionale, nel rispetto dei principi di efficacia e neutralità (garantire che il contribuente non sopporti il rischio o il costo finanziario).
  • Il giudice nazionale deve, nell'ambito della propria competenza, interpretare il diritto interno conformemente al diritto UE e, se possibile, applicare o adattare disposizioni nazionali per assicurare la piena efficacia del diritto comunitario, senza però procedere a un'interpretazione contra legem.
  • La direttiva 2008/9 (art. 27(2)) non esclude il diritto agli interessi sancito dal principio di neutralità; la sua disciplina è residuale per i rimborsi a soggetti non stabiliti e non può essere usata per giustificare l'assenza di rimedi per il contribuente quando il diritto UE impone il pagamento di interessi.
  • In pratica, in una situazione analoga: il contribuente dovrebbe poter ottenere interessi di mora per rimborsi IVA tardivi; il ricorso al giudice nazionale è necessario per fissare l'ammontare, il tasso e il periodo di maturazione degli interessi secondo il diritto interno interpretato alla luce del diritto UE.

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