Sentenza del 12/05/2021 n. 661 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento catastale - Classamento immobile- Procedura Docfa- Motivazione - Immobili similari - Specificazione caratteristiche - Necessità - Possibilità di integrare la motivazione in giudizio - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento catastale contestato si limitava a indicare consistenza, categoria e classe attribuita dall'Amministrazione finanziaria mediante procedura DOCFA, senza specificare il presupposto fattuale e tecnico cui la modifica doveva essere ricondotta. In presenza di richiamo a fabbricati similari non veniva fornita la specifica individuazione di tali fabbricati, il loro classamento né la descrizione delle caratteristiche analoghe che ne giustificassero la comparabilità.
La decisione
La motivazione dell'atto è stata ritenuta insufficiente ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212: la mera indicazione di consistenza, categoria e classe non soddisfa il requisito motivazionale. L'assenza di puntuale individuazione dei fabbricati similari e delle caratteristiche comparate determina l'illegittimità dell'atto motivato in modo insufficiente. Inoltre è stabilito che tale carenza motivazionale non può essere sanata in sede di giudizio di impugnazione (non è ammessa integrazione della motivazione in giudizio), poiché la sufficienza della motivazione va valutata ex ante in base agli elementi contenuti nell'atto.
Norme richiamate
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 7, comma 1
Richiede che gli atti amministrativi che incidono sui diritti del contribuente siano adeguatamente motivati indicando i presupposti di fatto e di diritto che giustificano la decisione; la motivazione deve essere sufficiente a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
normativa catastale / procedura DOCFA
La documentazione tecnica presentata con DOCFA e l'atto di classamento devono contenere elementi espliciti e confrontabili (individuazione di immobili comparabili, classamento dei comparabili, descrizione delle caratteristiche analoghe) atti a giustificare la modifica catastale.
Massime di principio
- La motivazione di un accertamento catastale non può limitarsi a enunciare il risultato (categoria, classe, consistenza): deve indicare i presupposti fattuali e tecnici che giustificano la modifica.
- Se l'Amministrazione si basa su immobili 'similari' come paragone, deve specificarne l'individuazione (dati catastali o altro), il classamento e le caratteristiche concrete che ne motivano la comparabilità.
- La sufficienza motivazionale va valutata ex ante sul contenuto dell'atto: carenze non possono essere sanate in sede di giudizio mediante integrazione della motivazione.
- Per l'Amministrazione: predisporre DOCFA e atti con descrizione dettagliata dei criteri di comparazione (superfici, destinazione d'uso, finiture, stato di conservazione, epoca, ubicazione) per evitare nullità dell'atto.
- Per il contribuente: se la motivazione è generica, impugnare l'atto chiedendo l'annullamento per difetto di motivazione, sollecitare l'accesso agli atti, e raccogliere prove tecniche (perizie, rilievi, documentazione fotografica) per contestare la comparabilità invocata.
Testo integrale
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