Sentenza del 12/05/2021 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Decadenza potere accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'Ufficio aveva formato un accertamento e ha ritenuto sussistente omissione della dichiarazione dei redditi; il contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo che l'obbligo di presentare la dichiarazione non sussisteva se fondato esclusivamente sull'accertamento d'ufficio e non risultava confermato da decisione definitiva favorevole all'Amministrazione. Inoltre è stata esaminata la possibile sussistenza di elementi di reato nella condotta del contribuente che, se provati, potrebbero giustificare il raddoppio dei termini di accertamento.
La decisione
il giudice ha ritenuto che non sussiste omissione della dichiarazione quando l'obbligo deriva esclusivamente da un accertamento redatto dall'Ufficio e contestato dal contribuente senza che vi sia una decisione definitiva che confermi la pretesa dell'Agenzia; di conseguenza l'accertamento è stato considerato irregolare per mancanza dell'effettivo obbligo dichiarativo. Quanto al raddoppio dei termini per una ipotetica frode fiscale, il giudice ha valutato gli elementi e ha escluso l'esistenza del reato, quindi non ha riconosciuto il raddoppio dei termini.
Norme richiamate
normativa sul potere di accertamento fiscale e sulla decadenza (disciplina tributaria ordinaria)
la giurisprudenza richiama il principio per cui l'obbligo dichiarativo non può essere considerato sussistente se deriva solo da un atto d'ufficio non confermato definitivamente; la decadenza del potere accertativo opera se l'amministrazione non esercita il potere entro i termini previsti salvo comprovata fattispecie di frode o reato
normativa penale applicabile ai reati fiscali (rilevanza ai fini del raddoppio dei termini)
il riconoscimento del raddoppio dei termini di accertamento per frode o reato richiede elementi probatori significativi: il giudice tributario può valutare la sussistenza degli estremi di reato, ma in assenza di prova dell'elemento criminis non è legittimo estendere i termini
Massime di principio
- Non si può presumere l'omissione della dichiarazione quando l'obbligo dichiarativo deriva unicamente da un atto d'ufficio ancora controverso: serve una conferma definitiva della pretesa dell'Amministrazione per considerare perfezionato l'obbligo.
- La decadenza del potere accertativo dell'Amministrazione opera se i termini previsti dalla legge non sono rispettati, salvo che ricorra una causa che giustifichi la proroga o il raddoppio dei termini.
- Il raddoppio dei termini per motivi di frode o reato non è automatico: il giudice tributario può esaminare gli elementi di reato, ma l'assenza di prove sufficienti sulla sussistenza del reato esclude l'applicazione del raddoppio.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe contestare formalmente l'accertamento e, se possibile, produrre elementi che dimostrino l'assenza di obbligo dichiarativo o l'insussistenza di dolo/frode; l'Amministrazione deve invece provare concretamente la sussistenza di reati fiscali per beneficiare di strumenti eccezionali come il raddoppio dei termini.
- Per la valutazione del termine di decadenza va sempre verificata la tempestività dell'azione dell'Ufficio e la sussistenza di fatti che legittimino eventuali cause di sospensione o proroga, inclusi profili penali adeguatamente provati.
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