Sentenza del 12/05/2021 n. 118 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Contributo unificato amministrativo - Motivi aggiunti - Esclusione in caso di connessione forte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società hanno impugnato l'invito al pagamento del contributo unificato relativo a motivi aggiunti depositati contro la Determina di aggiudicazione definitiva (e precedentemente contro aggiudicazione provvisoria), contestando che tali motivi aggiunti costituissero un "ampliamento considerevole" dell'oggetto della controversia e lamentando che si fosse erroneamente richiesto un ulteriore contributo unificato non dovuto; deducevano che i motivi aggiunti riproducevano le stesse censure del ricorso principale e che, perciò, non imponevano un pagamento aggiuntivo.
La decisione
Il Collegio ha accolto l'appello: ha ritenuto che, ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia (C‑61/14) e della disciplina nazionale, l'assoggettabilità dei motivi aggiunti al pagamento di un nuovo contributo unificato dipende dall'esistenza di un "considerevole ampliamento" dell'oggetto della controversia. Il giudice ha accertato l'esistenza di una connessione "forte" (prejudizialità/dipendenza) tra gli atti impugnati nel ricorso principale e quelli nei motivi aggiunti (la determinazione di aggiudicazione definitiva era funzionalmente e procedimentalmente connessa agli atti già impugnati), per cui ha escluso l'obbligo di un ulteriore contributo e ha riformato la sentenza impugnata; spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 6‑bis
Individua la disciplina del contributo unificato in ambito amministrativo e include i motivi aggiunti che introducono domande nuove; la Corte territoriale ha interpretato che il contributo multiplo è ammissibile solo se gli oggetti dei ricorsi/motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia.
D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, art. 43 (C.P.A. allegato 1)
Distingue tra motivi aggiunti propri (nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte) e motivi aggiunti impropri (impugnazione di nuovi atti della stessa procedura); la valutazione della debenza del contributo non può limitarsi alla tipologia formale ma deve considerare l'effettiva estensione del thema decidendum.
Codice del Processo Amministrativo, art. 119 comma 1 lett. a)
art. 119, comma 1, lett. a)
Richiamato dall'art. 13 DPR 115/2002 per definire i ricorsi cui si applicano le norme sul contributo; utile per inquadrare i motivi aggiunti come mezzi che possono introdurre domande nuove.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza C‑61/14 (6 ottobre 2015)
Ha stabilito che la percezione di contributi giudiziari multipli è compatibile con il diritto UE solo se gli oggetti delle domande/motivi aggiunti sono realmente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole della controversia; al giudice nazionale spetta verificare tale carattere distinto o ampliativo e, in caso contrario, dispensare dal pagamento cumulativo.
Massime di principio
- Il pagamento di un ulteriore contributo unificato per motivi aggiunti va valutato sulla base dell'effettivo "considerevole ampliamento" dell'oggetto della controversia, non solo sulla base della diversa qualifica formale dei motivi aggiunti (propri vs impropri).
- Se tra il provvedimento impugnato con il ricorso principale e quello inserito con motivi aggiunti sussiste una connessione "forte" (rapporto di pregiudizialità/dipendenza, ossia un atto che costituisce fondamento necessario dell'altro), i motivi aggiunti non comportano in genere un ulteriore contributo unificato.
- Se la connessione è "debole" (attività amministrative separate o non essentialmente consequenziali), l'impugnazione di nuovi provvedimenti implica normalmente un ampliamento considerevole dell'oggetto e rende dovuto un nuovo contributo.
- Il giudice nazionale ha l'obbligo di esaminare concretamente gli oggetti delle impugnazioni e di motivare la verifica sulla distintività o sull'ampliamento considerevole prima di richiedere contributi cumulativi, in osservanza della sentenza C‑61/14.
- La mera identità delle censure (stesse ragioni di diritto o fatti) a supporto dei motivi aggiunti può favorire la qualificazione della connessione come "forte" quando l'obiettivo (petitum) resta lo stesso (es. ottenimento della ripetizione della gara), con conseguente esclusione del contributo aggiuntivo.
- Nel dubbio interpretativo o in presenza di strumenti giustificati di equità/proporzionalità, valutare l'esenzione quando il pagamento multiplo risulti sproporzionato rispetto all'oggetto effettivo della controversia, tenendo conto dell'indirizzo della giurisprudenza comunitaria.
- La distinzione formale tra motivi aggiunti propri e impropri non è più decisiva in via automatica: conta l'effetto pratico sull'oggetto del giudizio e la rilevanza dell'ampliamento del thema decidendum.
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