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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17366/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il giudice di pace aveva convalidato il provvedimento del Questore che disponeva l'accompagnamento alla frontiera di uno straniero già destinatario di decreto di espulsione prefettizia. Il ricorrente ha dedotto in cassazione la violazione o falsa applicazione dell'art. 14 del testo unico immigrazione, denunciando la mancanza di una motivazione effettiva del decreto di convalida, redatto con formule di stile e in modo apparente. Dal testo emerge che il provvedimento indicava, da un lato, la presenza di un contratto di lavoro in scadenza e, dall'altro, che era ancora pendente il termine per impugnare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno; il ricorrente sosteneva che tale pendenza rendeva lo straniero non definitivamente privo di titolo e, quindi, non espellibile al momento della convalida.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il giudice di pace era tenuto a verificare la situazione della decisione amministrativa sul permesso di soggiorno, che non poteva considerarsi definitiva finché non fossero decorsi i termini di impugnazione, con conseguente ineseguibilità dell'espulsione fino a quel momento. Ha inoltre rilevato che la motivazione del decreto era apparente e contraddittoria, perché menzionava la pendenza del termine di impugnazione quale dato che avrebbe dovuto impedire la convalida. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio al giudice di pace di Pistoia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 14 T.U.I.

    La convalida dell'accompagnamento alla frontiera presuppone che lo straniero sia effettivamente espellibile; se il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non è ancora definitivo perché pendono i termini di impugnazione, l'espulsione è ineseguibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura è stata ricondotta al vizio di motivazione apparente/nullità della sentenza o del provvedimento per mancanza del minimo costituzionale di motivazione.

Massime di principio

  • In materia di convalida dell'accompagnamento alla frontiera, il giudice deve verificare in concreto se il destinatario del provvedimento sia effettivamente privo di un titolo valido e definitivo di soggiorno; la mera esistenza di un diniego non ancora definitivo non basta a legittimare l'espulsione.
  • La motivazione del provvedimento di convalida deve superare il minimo costituzionale: l'uso di formule di stile o di un prestampato, senza spiegazione delle ragioni decisorie, integra motivazione apparente e determina la cassazione del provvedimento.
  • Se il provvedimento amministrativo presupposto all'espulsione è ancora impugnabile nei termini di legge, la misura espulsiva non può considerarsi eseguibile fino alla scadenza di tali termini.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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