Cassazione Penale, Sentenza n. 50087/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Salerno (08/08/2023) che aveva annullato l'ordinanza del GIP del 24/04/2023 che disponeva la custodia cautelare in carcere per Vincenzo Romano per reati tra cui concorso in rapina aggravata, porto e detenzione di arma da sparo e ricettazione. Il Pubblico ministero deduceva omessa ed erronea valutazione delle prove, manifesta illogicità della motivazione e violazione della norma processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all'art. 192 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso la gravità indiziaria risultante dagli indizi convergenti a carico dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse del Pubblico ministero: il ricorrente non ha indicato nel ricorso le ragioni che dimostrassero l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari nei confronti dell'indagato. La Corte ha osservato che, non essendo operativa la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., il PM deve motivare l'attualità delle esigenze cautelari a pena di inammissibilità; le doglianze del PM si limitavano a censire la valutazione dei gravi indizi (censure di merito non sindacabili in Cassazione) e, inoltre, l'accoglimento del ricorso sulla sola gravità indiziaria non sarebbe comunque sufficiente a determinare il ripristino della misura cautelare, cioè l'interesse giuridicamente tutelato del PM. Non sono state imposte spese alle quali provvede la pubblica accusa (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che disciplina l'atto impugnato (ordinanza del Tribunale per il Riesame relativa alle misure cautelari). Nel caso, è la norma in base alla quale è stata emanata l'ordinanza impugnata dal PM.
art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Motivo di ricorso in Cassazione relativo alla violazione di norme sul procedimento e alla manifesta illogicità della motivazione; la Corte ricorda che censure di merito sull'apprezzamento dei gravi indizi non sono sindacabili in sede di legittimità salvo errori di diritto o violazioni procedurali.
Norma richiamata in riferimento alla valutazione della prova; la Corte segnala che la contestazione del PM è essenzialmente una censura di merito sull'apprezzamento delle prove, non idonea in Cassazione per la tipologia di impugnazione proposta.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione di una presunzione relativa per l'esistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte osserva che, non essendo applicabile tale presunzione nel caso concreto, il PM doveva espressamente indicare le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, pena l'inammissibilità.
Regola sulle spese in caso di inammissibilità; la Corte ha deciso di non applicare statuizioni sulle spese tenuto conto della qualità pubblica della parte ricorrente.
Massime di principio
- Il Pubblico ministero che impugna in Cassazione un'ordinanza del riesame che esclude la gravità indiziaria deve indicare nel ricorso le ragioni che dimostrino l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari; in mancanza il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
- Se opera la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (per i reati indicati), le esigenze cautelari possono essere ritenute implicitamente sussistenti; fuori da quel caso il PM deve motivare esplicitamente l'attualità delle esigenze cautelari.
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione di merito degli indizi e delle prove; le doglianze che si limitano a criticare l'apprezzamento dei gravi indizi dal giudice del riesame sono in genere inammissibili in sede di legittimità salvo questioni di diritto o vizi motivazionali rilevanti.
- Anche se la Corte di legittimità rilevasse profili sulla gravità indiziaria, l'accoglimento del ricorso del PM deve avere un concreto effetto utile (ripristino della misura); se tale effetto non è realisticamente conseguibile, può essere ravvisato difetto di interesse.
- Nelle impugnazioni della pubblica accusa è particolarmente rilevante precisare l'oggetto dell'interesse (es. ripristino della misura) e le circostanze attuali che giustificherebbero la misura cautelare, non potendosi solo contestare ex post la valutazione del giudice del riesame.
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