Sentenza del 03/04/2019 n. 2983 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 122/2019 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Omessa riassunzione in sede di rinvio- Estinzione del giudizio - Rilevabilità d'ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cartella di pagamento, notificata alla curatela il 18 maggio 2006, richiedeva 64.850,94 euro per ritenute alla fonte, IRAP, IVA e addizionali regionali e comunali, relativi a ruoli delle Agenzie delle Entrate di Benevento e Caserta. La curatela contestava la pretesa sostenendo che non si era tenuto conto del condono previsto dagli artt. 9 e 9-bis della legge n. 289/2002 e che aveva fruito regolarmente del credito d’imposta previsto dalla legge n. 388/2000. Nel giudizio di rinvio, dopo la cassazione della sentenza d’appello, la questione decisiva è stata però l’omessa riassunzione della causa entro il termine perentorio di un anno.
La decisione
La CTP di Caserta aveva respinto il ricorso il 19 febbraio 2007; la CTR della Campania aveva poi accolto l’appello della curatela. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il giudicato formatosi sulla sentenza della CTP di Benevento riguardasse soltanto il ruolo emesso da quell’ufficio e non quelli di Caserta. Con sentenza n. 708, depositata il 13 gennaio 2017, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso e rinviato alla CTR della Campania. Nessuna parte ha riassunto il giudizio entro un anno dal deposito della sentenza di cassazione; pertanto, il 3 aprile 2019 la CTR ha dichiarato estinto il giudizio di rinvio e l’intero processo. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
Art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992
Preliminarmente la Commissione prende atto di quanto previsto dall'art. 63 del D.Lgs n. 546/92 che prevede che quando la Corte di Cassazione rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza. Se la riassunzione non avviene entro il termine indicato, si avvera una causa di estinzione del giudizio di rinvio e l'intero processo si estingue.
La riassunzione del giudizio tributario di rinvio deve avvenire nei confronti di tutte le parti personalmente entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione. La mancata riassunzione entro tale termine perentorio determina l’estinzione del giudizio di rinvio e dell’intero processo; nel caso deciso, l’estinzione è stata dichiarata per l’inerzia di tutte le parti.
Massime di principio
- Dopo una cassazione con rinvio nel processo tributario, occorre riassumere il giudizio davanti al giudice di rinvio entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, nei confronti di tutte le parti personalmente.
- Il termine di riassunzione è perentorio: se scade senza che la causa sia stata riassunta, il giudizio di rinvio e l’intero processo si estinguono; l’estinzione può essere rilevata anche d’ufficio.
- L’estinzione per omessa riassunzione non comporta, in base alla pronuncia, una decisione nel merito sulle contestazioni tributarie; le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
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