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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12519/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un istituto di credito aveva chiesto l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello superiore di Quadro con decorrenza da gennaio 2001 e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive. I giudici di merito avevano rigettato la domanda, ritenendo che le mansioni descritte non integrassero i requisiti contrattuali di elevata preparazione professionale e/o specializzazione richiesti dal CCNL di settore e che la prova raccolta confermasse lo svolgimento di attività per lo più standardizzate e routinarie. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2103, 2095 e 2697 c.c. e di varie disposizioni del CCNL di categoria, sostenendo che la Corte territoriale avesse male interpretato la disciplina contrattuale e male valutato le mansioni effettivamente svolte, che sarebbero state tutte le principali attività richieste, svolte in autonomia e con elevata responsabilità funzionale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 88, 91, 185-bis e 420 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato il rifiuto della società di aderire a una proposta conciliativa formulata dal giudice e che la condanna alle spese fosse ingiustificata, assumendo che la proposta avesse anche valenza indiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur formalmente prospettando violazioni di legge, mirava in realtà a censurare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito; inoltre ha rilevato la presenza di una doppia conforme e l'inammissibilità del vizio motivazionale nei limiti dedotti. Ha escluso anche la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che la Corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova ma aveva semplicemente valutato negativamente la prova offerta dal lavoratore. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la censura sull'art. 91 c.p.c. non considerava che la norma presuppone, per la condanna alle spese della parte vittoriosa, un accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa, mentre nel caso concreto la domanda del lavoratore era stata integralmente rigettata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al superiore inquadramento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura viene ricondotta a un riesame dei fatti e delle prove.

  • art. 2095 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di classificazione del personale; non viene ritenuto decisivo in cassazione perché il motivo è sostanzialmente fattuale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è censurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non è denunciabile quando si contesti soltanto la valutazione delle prove, come nel caso concreto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione di legge riguarda l'erronea individuazione o applicazione della norma, mentre l'erronea ricognizione dei fatti è censurabile, nei limiti consentiti, solo sotto il vizio motivazionale.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Per effetto della disciplina sulla doppia conforme, il vizio di cui al n. 5 non è deducibile quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato come regola equivalente a quella dell'art. 360, quarto comma, c.p.c., che preclude il vizio motivazionale in caso di doppia conforme.

  • art. 91, primo comma, c.p.c.

    La condanna della parte vittoriosa alle spese in caso di accoglimento della domanda entro il limite della proposta conciliativa presuppone un accoglimento, non un rigetto integrale; nel caso di specie la norma non era applicabile in favore del ricorrente.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla proposta conciliativa, senza che la Corte ravvisi una concreta violazione idonea a incidere sull'esito.

  • art. 185-bis c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla proposta conciliativa del giudice; la Corte non ne ravvisa una violazione decisiva.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla gestione dell'udienza e alla proposta conciliativa; non emerge una violazione utile all'accoglimento.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: se la censura investe la ricostruzione dei fatti o il peso delle prove, essa è inammissibile o comunque non scrutinabile come error in iudicando.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia invertito l'onere della prova; non ricorre quando si contesti semplicemente l'esito della valutazione probatoria.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La qualificazione delle mansioni ai fini dell'inquadramento contrattuale è questione di merito quando dipende dall'apprezzamento delle risultanze istruttorie e dalla comparazione tra attività svolte e declaratorie del CCNL.
  • La disciplina sulle spese di lite che consente la condanna della parte vittoriosa presuppone un accoglimento della domanda entro i limiti della proposta conciliativa; se la domanda è integralmente rigettata, tale meccanismo non opera.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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