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Ordinanza

Ordinanza n. 139/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 10 novembre 2025, notificato in pari data, con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale presentata dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202600342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento che ha dichiarato l'irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento notificato il 10 novembre 2025 con cui la Questura ha dichiarato irricevibile la domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. L'amministrazione aveva motivato l'atto anche con la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso la competente Prefettura. Il ricorrente non ha contestato di non essersi presentato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione entro otto giorni dall'ingresso in Italia, né di aver mai sottoscritto il contratto di soggiorno; ha invece attribuito la mancata formalizzazione alle mancate risposte del datore di lavoro, alle difficoltà procedurali e ai tempi dell'amministrazione. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il provvedimento fosse plurimotivato e che la motivazione relativa alla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno fosse autonomamente idonea a sostenerlo. Il ricorrente non aveva dimostrato di essersi presentato entro il termine di otto giorni previsto dall'art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, né di aver attivato strumenti concreti per sollecitare il datore di lavoro o l'amministrazione, come una formale richiesta scritta. Il Collegio ha qualificato la presentazione tempestiva presso lo Sportello Unico come onere ineludibile, funzionale alla verifica dell'effettiva e tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro, e ha ritenuto vincolato il provvedimento conseguente all'omissione. La violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stata considerata non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della stessa legge, poiché dagli atti emergeva che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    entro il termine di otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale

    La presentazione presso la competente Prefettura o Sportello Unico per l'Immigrazione entro otto giorni dall'ingresso costituisce un onere ineludibile, posto a presidio della verifica della reale e tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro; l'omissione giustifica il provvedimento vincolato sfavorevole.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La dedotta violazione del preavviso di rigetto non determina l'invalidità dell'atto quando, in presenza di un potere vincolato, risulti applicabile l'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della medesima legge.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990

    La violazione di una regola procedimentale non invalida il provvedimento vincolato quando risulti che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, la presentazione dello straniero presso la competente Prefettura o Sportello Unico per l'Immigrazione entro otto giorni dall'ingresso in Italia costituisce un onere ineludibile, funzionale alla verifica dell'effettiva e tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro.
  • La mancata presentazione entro il termine previsto e la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno possono autonomamente giustificare il diniego del permesso di soggiorno quando l'interessato non dimostri di aver attivato strumenti concreti per sollecitare il datore di lavoro o l'amministrazione.
  • Quando il provvedimento amministrativo è fondato su un presupposto vincolante e dagli atti risulta che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non comporta l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della stessa legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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