Cassazione Penale, Sentenza n. 26256/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli (7/03/2022), che aveva in massima confermato la condanna del Tribunale di Nola (7/05/2019) per bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla distrazione di autocarri dalla massa fallimentare della "Gruppo Tiene Logistica s.r.l." (fallita il 18/04/2012). La doglianza principale è che la Tiene non avrebbe avuto effettivi poteri gestori (amministratrice di diritto ma mera figura soggetta al volere dei parenti) e quindi sarebbe mancata la prova della sua consapevolezza dei "disegni criminosi" posti in essere dall'amministratore di fatto; tale argomentazione si fondava in particolare sulla testimonianza di Francesco Franzese e sull'affermazione di estraneità alla vita aziendale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse una reiterazione di rilievi già affrontati e logicamente motivati dalla Corte d'appello; ha richiamato il limite del sindacato di legittimità (impossibilità di una "rilettura" dei fatti) e ha considerato adeguata la motivazione della Corte d'appello, che aveva rilevato come la ricorrente avesse consapevolmente deciso la vendita di beni aziendali a condizioni svantaggiose e poi non si fosse premurata di incassarne nemmeno il prezzo, comportamento coerente con la fattispecie di bancarotta per distrazione. Per genericità e mancanza di autosufficienza il ricorso è stato dunque respinto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
norma richiamata per indicare la modalità di trattazione del ricorso (il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti secondo le forme previste)
Codice di procedura penale, art. 616
prevede la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
limita il sindacato della Cassazione: la Corte può censurare errori nella lettura degli atti interni del giudizio ma non può procedere a una rivalutazione dei fatti e delle prove, nel rispetto della catena devolutiva
Giurisprudenza (Sez. Unite, n. 22242/2011, "Scibè")
principio secondo cui la Cassazione non può effettuare una "rilettura" degli elementi di fatto decisi dal giudice di merito
Giurisprudenza (Sez. Unite, n. 14722/2020, "Polito")
ribadito il perimetro circoscritto del sindacato di legittimità: la verifica è limitata all'esistenza di un apparato argomentativo logico, non all'adeguatezza o alla rispondenza delle argomentazioni alle risultanze processuali
Giurisprudenza (Sez. Unite, n. 8825/2016, "Galtelli")
richiama l'inammissibilità dei motivi generici e non autosufficienti che non si confrontano con le argomentazioni del giudice di merito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o le valutazioni probatorie di merito: chi impugna in cassazione deve censurare vizi di diritto o carenze logiche della motivazione, non proporre una diversa valutazione dei fatti.
- Nelle ipotesi di bancarotta patrimoniale è essenziale contestare, con argomentazioni precise e autosufficienti, la prova della consapevolezza dell'amministratore di diritto rispetto ai "disegni criminosi" dell'amministratore di fatto; mere riproposizioni testimoniali o affermazioni generiche sono inammissibili.
- Comportamenti quali la vendita di beni aziendali a condizioni svantaggiose e la mancata cura nel riscuotere il corrispettivo sono elementi che il giudice di merito può considerare indicativi di distrazione patrimoniale e della responsabilità dell'amministratore.
- Motivi di ricorso in cassazione che si limitano a reiterare le stesse doglianze già affrontate e motivatamente respinte dal giudice di merito rischiano l'inammissibilità per difetto di autosufficienza o per genericità.
- Chi impugna deve anche considerare il rischio di condanna alle spese processuali e dell'obbligo di versamento alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) in caso di inammissibilità del ricorso; è quindi strategicamente importante concentrare il gravame su profili di diritto ben argomentati.
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