Cassazione Penale, Sentenza n. 10873/2025 del 18/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del GIP del 13/11/2024 lamentando, in un unico motivo ciascuno ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Bondoc contestava la confisca del denaro sotto il profilo della sproporzione rispetto alle sue condizioni reddituali e perché, a suo dire, le somme potevano derivare da lavoro salariato e da proventi dell'attività di meretricio; contestava inoltre l'applicazione della misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato ritenendo che il giudice non avesse adeguatamente valutato la pericolosità sociale secondo i parametri dell'art. 133 c.p. Marku contestava analogamente l'adozione della misura di sicurezza dell'espulsione, reproponendo l'assunto che il giudice avrebbe fondato la decisione sulla capacità criminale anziché su una prognosi concreta di pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto alla confisca disposta ai sensi dell'art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990 (richiamante la confisca allargata di cui all'art. 240-bis c.p.), ha ritenuto la motivazione del GIP congrua, basata su elementi di fatto acquisiti dalla Guardia di Finanza (dichiarazioni di reddito della Bondoc, assenza di redditi leciti del Marku e le movimentazioni di denaro 2018-2022) tali da rendere non verosimile l'acquisizione lecita dell'importo confiscato. Quanto alle misure di sicurezza personali (allontanamento/espulsione), la Corte ha ritenuto che il GIP abbia adeguatamente accertato la pericolosità sociale ai sensi dell'art. 133 c.p., valorizzando il livello di organizzazione della condotta criminosa e l'inserimento degli imputati in ambienti delinquenziali radicati, e dunque valutando la probabilità di ulteriori illeciti; la Corte ha inoltre ricordato che l'attualità della pericolosità dovrà essere valutata nuovamente all'esito dell'espiazione della pena. Per l'inammissibilità dei ricorsi la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha irrogato a ciascuno la somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata per la trattazione dei ricorsi in Cassazione; la Corte ha proceduto secondo la disposizione richiamata.
Richiamata insieme all'art. 86 DPR 309/1990 in relazione alle misure di sicurezza personali che possono comportare l'allontanamento/espulsione dal territorio.
Norma regolante misure amministrative/pene accessorie nel quadro della normativa sugli stupefacenti; richiamata quale base per l'ordine di espulsione/allontanamento al termine della pena.
Disposizione della confisca 'allargata' utilizzabile quando il patrimonio è sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati; la Corte ha confermato l'applicazione richiamata dal GIP.
art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990
Specifica disposizione in materia di stupefacenti che richiama la confisca allargata (art. 240-bis c.p.); usata dal GIP per disporre la confisca del denaro sequestrato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso invocato dai ricorrenti per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure non dimostrassero una manifesta illogicità o mancanza tale da giustificare l'accoglimento.
Parametro normativo per la valutazione della pericolosità sociale (elementi prognostici): la Corte ha ritenuto che il GIP abbia valutato concretamente i parametri richiesti (organizzazione del reato, inserimento in ambienti delinquenziali, capacità a delinquere).
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; applicata dalla Corte per sanzionare i ricorrenti.
Massime di principio
- La confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p. richiamata da art. 85-bis DPR 309/1990) può essere confermata in sede di legittimità se il giudice ha motivato con dati probatori oggettivi (dichiarazioni di reddito, assenza di redditi leciti, movimenti di denaro) che rendono non verosimile l'origine lecita delle somme. L'onere probatorio di dimostrare fonti lecite ricade sul ricorrente che deduce l'esistenza di redditi non documentati.
- Le misure di sicurezza personali facoltative (allontanamento/espulsione) richiedono un accertamento concreto della pericolosità sociale secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; non è sufficiente richiamare genericamente la capacità criminale: il giudice deve collegare elementi fattuali (organizzazione, collegamenti in ambienti delinquenziali, gravità del reato) a una prognosi di rischio di recidiva.
- In Cassazione le censure di vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. richiedono la dimostrazione che la motivazione sia effettivamente carente, illogica o contraddittoria; mere affermazioni non corredate da elementi probatori o da mostra di contraddizioni manifeste non sono sufficienti per l'accoglimento.
- Anche se il giudice applica misure di sicurezza/unitamente a pene, l'attualità della pericolosità sociale va rivalutata al momento dell'esecuzione della pena: una misura disposta alla sentenza può essere riesaminata nel futuro rispetto all'attualità del rischio.
- Ricorsi ritenuti manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); pertanto il ricorso in Cassazione deve essere attentamente motivato e supportato da elementi probatori ove necessario.
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