Cassazione Penale, Ordinanza n. 21363/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna. Il primo motivo contestava il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; il secondo motivo censurava la motivazione resa in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di una doglianza già proposta in appello e già disattesa con argomentazione logico-giuridica; ha ritenuto il secondo manifestamente infondato, osservando che la condotta non era stata estemporanea né isolata.
Norme richiamate
La deduzione dello stato di necessità è stata ritenuta inammissibile in cassazione quando si risolve nella riproposizione di una censura già esaminata e motivatamente respinta in appello.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa valorizzando la non estemporaneità e non isolatezza della condotta, elementi incompatibili con il riconoscimento della causa di non punibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare una doglianza già proposta in appello e specificamente disattesa dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice evidenzia che la condotta non è stata episodica o isolata, ma inserita in un comportamento non occasionale.
- La censura sulla mancata applicazione di una causa di giustificazione o di non punibilità deve confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
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