Cassazione Penale, Ordinanza n. 10538/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano ripetitivi rispetto all'appello e non deducevano censure ammissibili in sede di legittimità, ma questioni di merito estranee al perimetro dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, articolando motivi che la Corte di legittimità descrive come mera ripetizione pedissequa delle doglianze già svolte in appello. In particolare, il primo e il secondo motivo del ricorso riproponevano questioni già incluse nel primo motivo di appello, mentre gli ulteriori motivi seguivano lo stesso schema. La Corte osserva che i motivi non si confrontano realmente con la motivazione della sentenza di secondo grado, che aveva già fornito adeguata risposta. Il ricorso è stato quindi considerato costruito secondo la logica dell'appello, introducendo in cassazione questioni di merito estranee allo scrutinio di legittimità e perciò non consentite ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma per affermare che in cassazione non sono proponibili questioni che eccedono lo scrutinio di legittimità, ossia censure formulate con logica da appello e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre, senza reale confronto critico, le doglianze già dedotte in appello e già esaminate dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni di merito estranee al sindacato della Corte di cassazione, poiché il ricorso deve investire specifici errori di diritto o vizi rilevanti nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
- La riproposizione di motivi di appello sotto l'etichetta del ricorso per cassazione non soddisfa l'onere di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e conduce all'inammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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