Cassazione Civile, Ordinanza n. 06656/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una lavoratrice del comparto scuola che aveva prestato servizio con contratti a termine per più anni scolastici, in modo reiterato e con orario pieno, dall'anno scolastico 2008/2009 all'anno scolastico 2014/2015. La Corte territoriale aveva ritenuto che tale sequenza di assunzioni temporanee servisse a coprire esigenze di lungo periodo e quindi una sostanziale scopertura di organico, valorizzando l'uso distorto dei contratti a termine. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.lgs. 449/197 e dell'art. 4 L. 124/1999, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato che la lavoratrice aveva sempre prestato servizio su posti di sostegno, settore caratterizzato da organici e assunzioni in deroga peculiari, e che inoltre si erano alternate supplenze di diversa tipologia, circostanze che avrebbero richiesto una valutazione probatoria più specifica e diversa rispetto a quella adottata per i posti comuni. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione del CCNL Comparto Scuola 4.8.2011, assumendo che la clausola di salvaguardia sul mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento non si applicasse ai lavoratori a termine, essendo riservata al personale già immesso in ruolo alla data del 1.9.2010.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché introduceva questioni nuove non risultanti dalla sentenza impugnata e non era stato allegato che tali circostanze fossero state dedotte nel giudizio di merito; inoltre il ricorso non aveva efficacemente censurato l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale sulla reiterazione delle assunzioni a termine per soddisfare esigenze di lungo periodo e far fronte a una scopertura di organico. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, in quanto la giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito che l'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011, nella parte in cui limita la misura transitoria di salvaguardia ai soli assunti a tempo indeterminato, contrasta con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e deve essere disapplicato, con estensione della medesima tutela anche al lavoratore a termine poi immesso nei ruoli. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. 449/197
Il ricorrente lo invoca insieme all'art. 4 L. 124/1999 per contestare la ricostruzione dell'abuso nell'uso dei contratti a termine, ma la censura è dichiarata inammissibile per novità e mancata corretta critica dell'accertamento di fatto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità della successione dei contratti a termine nel settore scolastico; la Corte non ne affronta il merito per l'inammissibilità del primo motivo.
art. 2 CCNL Comparto Scuola 4 agosto 2011
La clausola che limita il mantenimento del maggior valore stipendiale ad personam ai soli assunti a tempo indeterminato deve essere disapplicata perché in contrasto con il diritto dell'Unione; la tutela transitoria va estesa anche al lavoratore a termine.
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
È la norma eurounitaria utilizzata come parametro per affermare l'illegittimità del trattamento differenziato tra personale a tempo determinato e personale di ruolo comparabile, imponendo l'estensione della misura di salvaguardia al lavoratore a termine.
Richiamato implicitamente dalla doglianza per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte rileva che la censura non era correttamente costruita perché riguardava anche un diverso accertamento di fatto non efficacemente impugnato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove in fatto o in diritto che non emergano dalla sentenza impugnata, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che esse siano state ritualmente dedotte e coltivate nel giudizio di merito.
- Quando si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, la censura è inammissibile se in realtà mira a sovvertire un diverso accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito senza colpirlo con specifica critica.
- Nelle controversie sul pubblico impiego scolastico, le disposizioni contrattuali collettive che riservano ai soli lavoratori a tempo indeterminato una misura transitoria di salvaguardia economica, collegata alla progressione stipendiale, devono essere disapplicate se contrastano con il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e comparabili a tempo indeterminato sancito dal diritto dell'Unione.
- La tutela di comparazione tra lavoratore a termine e lavoratore di ruolo si estende anche alle condizioni di impiego accessorie o transitorie che preservano diritti economici già acquisiti nel passaggio a un nuovo sistema retributivo.
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