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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2629/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il lodo arbitrale che aveva respinto la sua domanda di accertamento del legittimo recesso dalla S.I.M.A. s.p.a. e la liquidazione della sua quota (quantificata in €166.691,39). In particolare contestava la dichiarazione di nullità, operata dalla Corte d'appello di Cagliari, della clausola statutaria (art. 11) che prevedeva il diritto dei soci di recedere 'anche al di fuori dei casi di cui sopra ... con un preavviso di almeno centottanta giorni' in una s.p.a. costituita a tempo determinato (durata fino al 2050). La Corte d'appello aveva ritenuto la clausola nulla ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c. e incompatibile con l'art. 2437 c.c., nella parte in cui il recesso ad nutum, con preavviso, sarebbe previsto solo per le società costituite a tempo indeterminato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata l'interpretazione della Corte d'appello. Ha affermato la legittimità, per le s.p.a. non quotate che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, di clausole statutarie che prevedano 'ulteriori cause di recesso' e anche il recesso ad nutum con preavviso (salvo il controllo generale di buona fede e i limiti di legge). La Corte ha richiamato la riforma del 2003 che ha ampliato l'autonomia statutaria e la tutela dell'investitore (exit), ha escluso che una lunga durata predeterminata si confonda automaticamente con la durata indeterminata, ha sottolineato le tutele procedurali poste dalla legge (offerta in opzione agli altri soci, collocamento presso terzi, acquisto di azioni proprie e solo successiva deliberazione su riduzione capitale o scioglimento) e ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • Statuto societario, art. 11

    Anche al di fuori dei casi di cui sopra i soci possono comunque recedere con un preavviso di almeno centottanta giorni: in tal caso, il recesso produrrà effetti dallo scadere dei centottanta giorni

    La Corte ha ritenuto lecita la clausola statutaria che riconosce il recesso ad nutum con preavviso in una s.p.a. non quotata, purché espressa nello statuto e resa pubblica tramite registro delle imprese.

  • Art. 2437 c.c.

    La Cassazione ha interpretato il complesso delle norme sul recesso come non limitativo esclusivamente al dissenso assembleare: il comma 4 (statuto può prevedere 'ulteriori cause di recesso') legittima clausole statutarie che prevedano altri casi di recesso anche ad nutum per s.p.a. non quotate; il comma 3 (recesso per società a tempo indeterminato) non esclude automaticamente la validità di clausole statutarie analoghe per società a tempo determinato.

  • Artt. 1418 e 1419 c.c.

    Richiamati dalla Corte d'appello quale base per la nullità della clausola; la Cassazione ha ritenuto invece infondata la declaratoria di nullità in assenza di contrasto con norme imperative o principio di ordine pubblico applicabile.

  • Art. 2437-quater c.c.

    Norma procedurale sulla liquidazione della partecipazione: offre garanzie che limitano il rischio di depauperamento della società (opzione agli altri soci, collocamento presso terzi, acquisto azioni proprie, poi eventuale riduzione capitale), richiamata dalla Corte come protezione sufficiente.

  • Art. 2497-quater c.c.

    Richiamato in relazione al recesso nei rapporti di gruppo come esempio di tutela specifica quando mutino le condizioni di rischio dell'investimento.

  • Artt. 1175 e 1375 c.c.

    Riferiti al controllo di buona fede nell'esercizio del diritto di recesso: l'esercizio dell'opzione ad nutum rimane soggetto al dovere generale di correttezza e buona fede.

  • Legge delega 3 ottobre 2001, n. 366

    Richiamata per la riforma del 2003; la Corte ne utilizza la ratio (favor dell'agevole disinvestimento e ampliamento dell'autonomia statutaria) per giustificare la liceità di clausole statutarie che prevedano ulteriori cause di recesso.

  • Art. 2328, comma 2, n. 13, c.c.

    Citato come esempio di limiti statutari che le parti possono prevedere (es. termini iniziali di preclusione o preavvisi più lunghi) per bilanciare esigenze di tutela del capitale e dell'impresa.

Massime di principio

  • In una s.p.a. non quotata lo statuto può legittimamente prevedere 'ulteriori cause di recesso', inclusa una forma di recesso ad nutum con preavviso: la clausola è valida se espressa, pubblicata e non contraria a norme inderogabili.
  • Il recesso societario post-riforma (2003) è orientato anche a favorire l'investitore/disinvestimento; non è più visto solo come tutela del socio dissenziente rispetto a specifiche deliberazioni assembleari.
  • Una lunga durata prefissata della società non si confonde automaticamente con la durata indeterminata: non è sufficiente, da sola, per dichiarare nulla una clausola di recesso ad nutum.
  • L'esercizio del recesso ad nutum resta soggetto a un controllo generale di buona fede (artt.1175 e 1375 c.c.): abusi o esercizi contrari alla correttezza possono essere sindacati dal giudice.
  • Le tutele procedurali previste dalla legge (offerta in opzione agli altri soci, collocamento presso terzi, acquisto di azioni proprie e solo successiva deliberazione su riduzione capitale o scioglimento) mitigano il rischio di depauperamento della società e sono un argomento a favore della validità delle clausole statutarie di recesso.
  • Per le società quotate le regole sono diverse e in genere non è prevista la stessa facoltà di recesso ad nutum; dunque la liceità della clausola statutaria va valutata rispetto al contesto (non quotata vs quotata).
  • Per minimizzare il rischio di contestazioni, le clausole statutarie di recesso dovrebbero essere chiare, tempestivamente pubblicate nel registro delle imprese e, se necessario, corredate da limiti (preavvisi più lunghi, periodi iniziali di esclusione, criteri di liquidazione) che bilancino interessi dei soci, della società e dei creditori.

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