Sentenza n. 1029/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione del provvedimento “prot. n. -OMISSIS- del 09.08.2022, emesso da ADM, DT X – Calabria, S.O.T. di Catanzaro, di mancato rinnovo e soppressione immediata del patentino n° -OMISSIS- concesso a -OMISSIS-” notificato a mezzo pec in data 09.08.2022, prodromico e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di mancato rinnovo e soppressione immediata del patentino per la vendita di generi di monopolio
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di patentino)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo e la soppressione del patentino, deducendo violazione e falsa applicazione della legge n. 1293/1957 e del d.m. n. 38/2013, come modificato dal d.m. n. 51/2021, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e sviamento. L’Amministrazione aveva fondato il provvedimento su un processo verbale di constatazione del 2017 relativo alla presenza nell’esercizio di apparecchiature telematiche ritenute idonee a consentire il gioco online senza autorizzazione, assumendo il venir meno del rapporto fiduciario necessario per il mantenimento del patentino. Il ricorrente ha sostenuto che il verbale non avesse autonoma natura sanzionatoria, che non fosse intervenuta una sanzione amministrativa definitiva né un procedimento penale, che il computer fosse una semplice postazione di libera navigazione e che non fosse stata provata la messa a disposizione di apparecchiature destinate al gioco online, né l’intermediazione nella raccolta di giocate. Ha inoltre evidenziato che, nonostante il fatto risalisse al 2017, l’Amministrazione aveva concesso un precedente rinnovo nel 2019 senza adeguata motivazione del successivo mutamento valutativo. Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina posta a fondamento della contestazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. In primo luogo, ha rilevato che il diniego di rinnovo era fondato su circostanze potenzialmente ostative già esistenti prima del precedente rinnovo del patentino, concesso nel 2019, senza che l’Amministrazione avesse fornito un’adeguata motivazione circa il successivo mutamento della valutazione e il venir meno del rapporto fiduciario. In secondo luogo, ha applicato la declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta nelle more del giudizio. La Corte costituzionale ha espunto dall’ordinamento l’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158/2012 e l’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208/2015, nella parte relativa alla sanzione amministrativa, ritenendo il divieto eccessivamente inclusivo, sproporzionato rispetto alla finalità di contrasto alla ludopatia e lesivo, tra l’altro, della libertà d’impresa. Secondo il TAR, il rapporto giuridico controverso non era esaurito, poiché il provvedimento era stato tempestivamente impugnato; pertanto, la declaratoria di incostituzionalità produceva effetti anche nella controversia pendente e rendeva illegittimo il diniego fondato sulla fattispecie normativa espunta dall’ordinamento. La declaratoria costituzionale neutralizzava anche il richiamo alla clausola del capitolato d’oneri relativa alle violazioni sanzionabili, poiché la condotta non poteva più comportare la sanzione penale o amministrativa posta a fondamento del diniego. Le spese di lite sono state compensate, con obbligo dell’Amministrazione di rifondere il contributo unificato; è stata mantenuta ferma la precedente statuizione sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Disciplina il servizio di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e costituisce, insieme al regolamento ministeriale, la base normativa del patentino.
Stabilisce le condizioni per il rilascio e il rinnovo dei patentini; il rinnovo richiede la permanenza delle condizioni previste per il rilascio.
Ha modificato la disciplina del d.m. n. 38/2013 richiamata dall’Amministrazione per negare il rinnovo.
art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012
la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 104/2025 per l’eccessiva ampiezza del precetto e per la sproporzione della misura rispetto alle finalità perseguite.
art. 1, comma 923, primo periodo, l. n. 208/2015
La parte relativa alla sanzione amministrativa di euro 20.000 per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 104/2025.
art. 136 Cost.
La declaratoria di illegittimità costituzionale elimina la norma dichiarata illegittima dall’ordinamento e ne impedisce l’applicazione nei rapporti ancora pendenti.
La sentenza di accoglimento della Corte costituzionale produce effetti sui rapporti giuridici non esauriti, con esclusione delle situazioni ormai consolidate e intangibili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il diniego di rinnovo di un titolo amministrativo non può essere fondato su circostanze ostative già conosciute dall’Amministrazione prima di un precedente rinnovo dello stesso titolo senza una specifica e adeguata motivazione del mutamento della valutazione amministrativa e del venir meno dei presupposti fiduciari.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma si applica anche ai rapporti giuridici pendenti, purché non si siano consolidati mediante giudicato, definitività dell’atto non più impugnabile, prescrizione, decadenza o altro esaurimento degli effetti; pertanto, il giudice amministrativo deve disapplicare il fondamento normativo espunto dall’ordinamento anche se l’atto impugnato è anteriore alla sentenza costituzionale.
- Quando il diniego di rinnovo di un titolo amministrativo è fondato su una fattispecie sanzionatoria successivamente dichiarata incostituzionale, viene meno il presupposto legale della valutazione negativa e non può essere validamente invocata una clausola regolamentare o contrattuale che ricolleghi effetti ostativi a quella medesima violazione.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di un divieto e della relativa sanzione impedisce di qualificare la condotta come violazione penalmente o amministrativamente sanzionabile ai fini del diniego di un titolo amministrativo, nei rapporti ancora pendenti.
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