Cassazione Penale, Sentenza n. 34584/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva revocato l'autorizzazione concessa dal GIP per assentarsi dagli arresti domiciliari nelle ore feriali per svolgere attività lavorativa. Il ricorrente lamentava manifesta illogicità ed erronea applicazione della legge (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) e sosteneva di trovarsi in stato di assoluta indigenza ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p., chiedendo di ritenere legittima l'autorizzazione al lavoro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame secondo cui l'autorizzazione ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p. è eccezionale e richiede criteri di particolare rigore: devono emergere situazioni oggettivamente riscontrabili che dimostrino l'impossibilità per il ristretto di soddisfare l'esigenza di vita in altro modo. Il ricorrente non ha fornito né in primo grado né in cassazione elementi a conferma del proprio stato di indigenza (si era limitato alla documentazione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Per questi motivi la revoca dell'autorizzazione è stata ritenuta legittima. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione (comma 3) che consente autorizzazioni in deroga per 'indispensabili esigenze di vita' è eccezionale e deve essere interpretata con rigore: l'autorizzazione può essere concessa solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano di soddisfare l'esigenza in altro modo; è richiesta documentazione probatoria dello stato di indigenza.
Il ricorrente aveva dedotto motivi di nullità o vizio di motivazione (lett. b) ed e)). La Corte ha ritenuto però che le censure non superassero la soglia di ammissibilità perché non confutate né supportate da elementi nuovi rispetto al provvedimento impugnato.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili quando non siano stati proposti senza colpa.
Massime di principio
- L'autorizzazione ad assentarsi dagli arresti domiciliari per esigenze di lavoro o di vita è un'eccezione e richiede prove oggettive e documentate: la mera ammissione al patrocinio a spese dello Stato non basta a dimostrare lo stato di indigenza.
- Il giudice valuta con rigore le 'indispensabili esigenze di vita' e può revocare autorizzazioni in mancanza di elementi concreti che ne giustifichino la concessione.
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi puntualmente con i motivi e le argomentazioni utilizzate dal giudice di merito; censure generiche o non supportate da nuovi elementi rischiano l'inammissibilità.
- Chi propone ricorso senza adeguata base probatoria o argomentativa può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
- Se la possibilità di controllo sul luogo di lavoro viene invocata per giustificare l'autorizzazione, occorre dimostrare concretamente la fattibilità e le modalità di controllo; l'ipotesi di controllo generica non supplisce alla mancanza di documentazione sull'indigenza o sull'indispensabilità dell'attività lavorativa.
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