Sentenza del 06/03/2015 n. 4583 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G.M. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso introduttivo perché il difensore di primo grado, R.G., non risultava iscritto all’Albo secondo un’interrogazione del 10 maggio 2007. Il contribuente ha sostenuto che tale verifica era successiva alla proposizione e alla discussione del ricorso, quando il difensore era ancora iscritto all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Vigevano; ha inoltre dedotto che la mancanza di assistenza tecnica non determina di per sé l’inammissibilità, dovendo prima il giudice invitare la parte a munirsi di un difensore idoneo. Ha denunciato vizio motivazionale e violazione dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, senza esaminare nel merito le censure sull’iscrizione del difensore o sull’assistenza tecnica. La censura motivazionale era priva del necessario momento di sintesi, che avrebbe dovuto indicare perché l’insufficienza denunciata rendeva la motivazione inidonea a giustificare la decisione; la censura di violazione di legge era priva del quesito di diritto richiesto. G.M. è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Decisione assunta il 15 gennaio 2015 e depositata il 6 marzo 2015.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
In relazione alla dedotta carenza motivazionale ex art. 360 cpc , n. 5) esso risulta infatti privo di un apposito momento di sintesi logico-giuridico della questione e non chiarisce - come imposto dalla citata disposizione del codice di rito, al fine di consentire a questa Corte di formulare il necessario giudizio prognostico sul fondamento della censura - le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Per i ricorsi soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., una censura di vizio motivazionale deve includere un momento di sintesi che esponga perché il difetto denunciato rende la motivazione inidonea a sorreggere la decisione. Per le censure di violazione di legge è necessario il quesito di diritto; la mancanza di tali requisiti comporta l’inammissibilità.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
In relazione alla dedotta carenza motivazionale ex art. 360 cpc , n. 5) esso risulta infatti privo di un apposito momento di sintesi logico-giuridico della questione e non chiarisce - come imposto dalla citata disposizione del codice di rito, al fine di consentire a questa Corte di formulare il necessario giudizio prognostico sul fondamento della censura - le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
La denuncia di insufficienza della motivazione deve precisare in modo specifico in che senso il vizio compromette la capacità della motivazione di giustificare la decisione; non basta prospettare genericamente una motivazione incongrua o insufficiente.
Art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione era invocata dal contribuente in relazione all’assistenza tecnica nel processo tributario. La Corte non ne ha deciso la portata sostanziale, perché la censura è stata dichiarata inammissibile per mancanza del quesito di diritto.
Massime di principio
- Quando si impugna una decisione in cassazione, occorre rispettare i requisiti di formulazione propri di ciascun motivo: una censura di vizio motivazionale deve indicare con precisione quale passaggio è carente e perché tale carenza rende la motivazione incapace di sostenere la decisione.
- Per i ricorsi assoggettati ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., la violazione o falsa applicazione di legge richiedeva un quesito di diritto e il vizio motivazionale un apposito momento di sintesi; la loro omissione può rendere il ricorso inammissibile senza che la Corte esamini la questione sostanziale.
- L’inammissibilità processuale del ricorso per cassazione non equivale a una decisione di merito sulla correttezza della pronuncia impugnata: in questo caso la Corte non ha stabilito se il difensore fosse iscritto all’Albo né se l’assenza di assistenza tecnica imponesse al giudice un invito a regolarizzare.
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