Cassazione Penale, Sentenza n. 22671/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge (art. 129 c.p.p.) e vizio di motivazione: la Corte di appello, nell'ambito di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ha applicato la continuazione e aumentato la pena includendo anche due furti contestati ai capi A) e D) che, per ammissione della Corte territoriale, erano "improcedibili" per difetto di querela. Il ricorrente contestava che tali reati non erano procedibili e che la Corte non aveva dichiarato l'estinzione del reato per difetto della condizione di procedibilità
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nell'ambito del concordato in appello, il ricorrente abbia rinunciato ai motivi di impugnazione relativi alla mancata valutazione della condizione di procedibilità (querela) poiché tale questione non era stata eccepita in appello e le parti avevano concordato la determinazione della pena includendo tutti i reati, compresi quelli "improcedibili". La Corte ha richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo cui sono ammissibili in cassazione i vizi attinenti alla formazione del consenso sul concordato, al contenuto difforme della pronuncia, all'illegittimità della pena e alla prescrizione non rinunciabile; invece sono inammissibili censure su motivi rinunciati, ivi compresa la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non trasfuse in illegittimità della pena. Per queste ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina del concordato in appello; la Corte ricorda i limiti delle censure ammissibili in cassazione avverso la sentenza che ratifica il concordato
Norma sulle condizioni di procedibilità (querela). La Corte ha ritenuto che, se la questione della querela non è stata sollevata e vi è stata rinuncia ai motivi con il concordato, il vizio non può essere fatto valere in cassazione
art. 157, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamata per contrasto: prevede che per rinunciare alla prescrizione già maturata occorra una rinuncia espressa; la Corte sottolinea la diversa disciplina della prescrizione rispetto alla querela
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma in favore della cassa delle ammende; applicata per la condanna del ricorrente a pagare euro 3.000,00
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 56
Richiamata come norma che ha reintrodotto il patteggiamento in appello; utile per motivare la portata della rinuncia ai motivi nell'accordo concordato
Massime di principio
- Nel patteggiamento/concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) il difensore deve espressamente sollevare e preservare tutte le eccezioni che intende mantenere; se una questione (es. mancanza di querela) non è eccepita e il concordato comprende i reati, tale questione è considerata rinunciata e non è esaminabile in cassazione
- La prescrizione è un'eccezione speciale: secondo la giurisprudenza richiamata, la rinuncia alla prescrizione già maturata richiede un atto esplicito (art. 157, comma 7) e può quindi essere rilevata anche se non espressamente richiamata nel concordato; la querela non beneficia di analoga protezione
- Se si ritiene che alcuni capi siano improcedibili per difetto di querela, occorre eccepirlo tempestivamente (in primo grado o in appello) o escludere quei capi dal concordato; altrimenti il giudice di legittimità non potrà esaminare la questione
- Le censure dirette alla determinazione della pena concordata sono ammissibili in cassazione solo se la pena sia illegale (es. oltre i limiti edittali) o se il vizio si traduca in un'illegittimità della sanzione; errori di valutazione non emersi nell'ambito della rinuncia ai motivi risultano inammissibili
- In fase di definizione dell'accordo, il difensore dovrebbe esplicitare riserve su questioni di procedibilità o chiedere che il giudice dichiari l'estinzione del reato per evitare la perdita della tutela in sede di legittimità
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