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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28299/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nel procedimento originario n. 9757/2023 R.G., concluso con decreto di estinzione, le parti hanno presentato istanza congiunta per la correzione di un errore materiale contenuto nel decreto n. 35039/2023 depositato il 14 dicembre 2023. L'errore riguardava la data di trascrizione della domanda giudiziale della quale il decreto aveva ordinato la cancellazione: nel provvedimento era indicata la data del 12 settembre 2012, mentre dalla nota di trascrizione in atti risultava che la domanda era stata trascritta in data 1° agosto 2013 (presentazione n. 3, RG 8072, RP 5604). La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la correzione d'ufficio ex art. 391-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza e ha disposto d'ufficio la correzione dell'errore materiale del decreto n. 35039/2023, ordinando che la data di trascrizione della domanda giudiziale venga letta come "effettuata in data 1° agosto 2013" anziché "effettuata in data 12 settembre 2012", lasciando fermo il resto del provvedimento. Ha inoltre disposto che la cancelleria annoti la correzione sull'originale del decreto. Nulla è stato disposto sulle spese per la natura del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la correzione d'ufficio dell'errore materiale contenuto nel provvedimento della Corte quando l'errore risulti dagli atti.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un decreto o in una sentenza può essere corretto quando la difformità tra il testo del provvedimento e gli atti di causa risulti oggettivamente verificabile.
  • La correzione dell'errore materiale può essere disposta anche d'ufficio dalla Corte, senza incidere sul resto del provvedimento e senza riaprire la decisione nel merito.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non vi è, di regola, luogo a pronuncia sulle spese quando la natura dell'attività svolta è meramente correttiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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