Cassazione Penale, Ordinanza n. 06376/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che i motivi prospettati mirassero a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità in presenza di motivazione di merito non contraddittoria né manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 26 marzo 2025. Il ricorso di uno degli imputati conteneva un unico motivo, e quello dell'altro tre motivi. Il primo motivo del secondo ricorrente richiamava in modo ritenuto eccentrico l'art. 521 c.p.p.; il secondo motivo di uno e il secondo motivo dell'altro erano trattati congiuntamente perché ripetitivi e tendevano a sollecitare una rivalutazione di circostanze di fatto relative alla ipotizzabilità della successiva irreperibilità della persona offesa. Il terzo motivo dell'altro ricorrente proponeva ancora una lettura alternativa dei fatti, senza denunciare reali vizi dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che le doglianze erano per lo più di merito, non consentite in sede di legittimità, e che la ricostruzione dei giudici di merito non presentava contraddizioni o manifeste illogicità. Inoltre è stato osservato che le ricerche all'estero non sono dovute né possibili salvo che sia noto l'indirizzo della persona offesa, e che la denuncia della persona offesa era comunque corroborata dalla testimonianza di un teste, ritenuta sostanzialmente confermativa nonostante alcuni disallineamenti insignificanti.
Norme richiamate
La censura che lo richiama è stata ritenuta del tutto eccentrica e non pertinente rispetto alle questioni effettivamente devolute, senza incidere sulla tenuta della decisione impugnata.
Anche se non espressamente indicato nel testo, la Corte applica il principio per cui in cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto o delle prove, ma solo la censura di vizi logici o giuridici della motivazione.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione delle circostanze di fatto o una diversa lettura del compendio probatorio, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione immune da contraddizioni o manifesta illogicità.
- La critica alla motivazione deve confrontarsi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata; la mera riproposizione di tesi alternative sul fatto integra una censura inammissibile.
- La mancata ricerca della persona offesa all'estero non è, di per sé, censurabile quando non sia noto il suo indirizzo, poiché in tale situazione tali ricerche non sono dovute né esigibili.
- La conferma della denuncia da parte di un teste, anche in presenza di marginali disallineamenti, può costituire un valido supporto alla ricostruzione del giudice di merito e rendere infondata la pretesa di una diversa valutazione probatoria in cassazione.
- L'uso di un parametro normativo processuale in modo astratto o non pertinente non è idoneo a scardinare una motivazione di merito correttamente strutturata.
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