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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6993/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Francesco Gambino, parte civile nel procedimento a carico di Salvatore Bonello (assolto dal Giudice di Pace il 20/02/2023), aveva proposto appello avverso la sentenza. Il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato l'appello inammissibile per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Gambino ha eccepito che tale obbligo non può essere imposto alla parte civile, perché l'art. 100, comma 5, c.p.p. stabilisce che "per ogni effetto processuale" il domicilio della parte civile è eletto presso il difensore e l'art. 154, comma 4, c.p.p. dispone che le notificazioni alla parte civile costituita in giudizio siano eseguite presso il difensore.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha sancito che l'art. 581, comma 1-ter, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non deve essere applicato alla parte civile (né al responsabile civile né al soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria), poiché il loro domicilio è già eletto presso il difensore ai sensi dell'art. 100, comma 5, e le notificazioni devono essere eseguite presso il difensore ai sensi dell'art. 154, comma 4; imporre l'onere della dichiarazione/elezione di domicilio sarebbe superfluo e formalistico e potrebbe ledere il diritto di accesso alla giustizia ai sensi dell'art. 6 CEDU. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione (Corte d'Appello di Palermo), come richiesto dal Procuratore Generale.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter c.p.p.

    Disposizione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che impone, a pena d'inammissibilità, il deposito unitamente all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello; la Corte ha interpretato che tale onere non si applica alla parte civile, al responsabile civile e al soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

  • art. 100, commi 1 e 5 c.p.p.

    "per ogni effetto processuale"

    Stabilisce che la parte civile sta in giudizio mediante difensore munito di procura speciale e che il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 si intende eletto presso il difensore per ogni effetto processuale; la Corte ha ritenuto che ciò esclude la necessità della dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter.

  • art. 154, comma 4 c.p.p.

    "le notificazioni alla parte civile costituita in giudizio siano eseguite presso il difensore"

    Prevede che le notificazioni alla parte civile costituita in giudizio siano eseguite presso il difensore, sicché anche il decreto di citazione per il giudizio d'appello deve essere notificato al difensore; ciò rende superfluo il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d)

    Ha introdotto, fra le novità in tema di impugnazioni, la previsione del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p.; la Corte ne ha riconosciuto l'intento (ridurre il rischio di udienze con parti non informate) ma ha escluso l'applicazione della norma alle parti civili per ragioni di coerenza sistematica e tutela del diritto d'accesso alla giustizia.

  • art. 6 CEDU

    Principio del fair trial e del diritto di accesso effettivo alla giustizia. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU per evitare un'applicazione eccessivamente formalistica delle norme processuali che possa impedire l'effettivo accesso al rimedio giurisdizionale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in riferimento a precedenti decisioni sulla incompatibilità dell'applicazione di oneri formali in determinate condizioni (es. imputati detenuti); la Corte ha evidenziato che l'applicazione della nuova formalità non deve ledere principi costituzionali di uguaglianza e dignità.

Massime di principio

  • L'obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (deposito della dichiarazione/elezione di domicilio insieme all'atto di impugnazione) non si applica alla parte civile, al responsabile civile e al soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria, poiché il loro domicilio è già eletto presso il difensore ai sensi dell'art. 100, comma 5, e le notificazioni vanno eseguite presso il difensore ai sensi dell'art. 154, comma 4.
  • Se la parte civile ha un difensore munito di procura speciale e l'impugnazione è depositata in cancelleria, non è necessario un ulteriore deposito della dichiarazione/elezione di domicilio ai fini dell'art. 581, comma 1-ter; un rifiuto o inammissibilità basata solo su tale omissione è annullabile.
  • I giudici devono evitare applicazioni eccessivamente formalistiche delle norme processuali che possano ledere il diritto di accesso effettivo alla giustizia (art. 6 CEDU); nelle ipotesi dubitative va valutata la proporzionalità della sanzione dell'inammissibilità.
  • In situazioni particolari (es. imputati detenuti) o posizioni processuali che rendono inefficace l'adempimento formale, il giudice deve escludere l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, per tutelare il diritto di difesa; analoghi criteri di ragionevolezza e proporzionalità si applicano alle parti civili.
  • In casi analoghi, se un'ordinanza di inammissibilità è fondata solo sul mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio da parte di una parte civile difesa, è consigliabile proporre ricorso per violazione di legge e per violazione del diritto d'accesso alla giustizia invocando l'architettura combinata degli artt. 100 e 154 c.p.p.

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