Cassazione Penale, Sentenza n. 39483/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi: (1) violazione di norme processuali a pena di nullità (art. 178 comma 1 lett. c) e art. 180 c.p.p.) per aver deciso in camera di consiglio senza tener conto delle conclusioni scritte depositate dal difensore in data 4/2/2022 ai sensi dell'art. 23-bis D.L. 137/2020 convertito nella legge 176/2020; (2) nullità per violazione delle norme sulle notifiche (art. 604 comma 5-bis c.p.p.), deducendo che la citazione a giudizio era stata notificata presso il difensore d'ufficio domiciliatario e che il giudice aveva dichiarato l'assenza dell'imputato senza verificare l'effettiva instaurazione del rapporto processuale tra imputato e difensore o altri elementi idonei a provare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (art. 420-bis e correlati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto al secondo motivo (assorbente rispetto al primo). Ha accertato che le notifiche eseguite presso il difensore d'ufficio domiciliatario, in assenza di indici che attestassero l'effettiva instaurazione del rapporto tra imputato e difensore o altri elementi di conoscenza del procedimento, erano inidonee a determinare la conoscenza dell'atto. Pertanto ha qualificato la nullità come assoluta, ha annullato le sentenze di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 623 co. 1 lett. b) c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per nuovo giudizio. Il primo motivo relativo alle conclusioni scritte è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e art. 180 cod. proc. pen.
artt. 178 comma 1 lett. C) e 180 cod. proc. pen.
Norme sulle nullità: il ricorrente ha invocato la nullità per mancata considerazione delle conclusioni scritte; tuttavia il motivo è risultato assorbito dopo l'accoglimento del secondo motivo.
art. 23-bis D.L. 137/2020 convertito con modificazioni nella legge 176/2020
art. 23 bis DI 137/2020 convertito con modificazioni nella legge 176/2020
Prevede la possibilità di deposito telematico di conclusioni scritte; la Corte doveva considerare l'atto depositato dalla difesa, ma la questione è stata resa assorbente dalla nullità delle notifiche.
art. 604 comma 5-bis cod. proc. pen.
art. 604 comma 5 bis cod. proc. pen.
Disposizione richiamata dal ricorrente per censurare la validità delle dichiarazioni di assenza e delle notifiche eseguite presso il difensore d'ufficio.
Norma richiamata per l'elezione di domicilio dichiarata dall'imputato all'atto dell'identificazione; la Corte ha osservato che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio richiede verifica della sua effettività.
art. 420 bis cod. proc. pen.
Le indicazioni di cui all'art. 420-bis (elezione di domicilio, nomina difensore ecc.) sono indici di conoscenza e devono essere valutate concretamente: l'elezione di domicilio presso difensore d'ufficio non è di per sé indice sufficiente per ritenere l'effettiva conoscenza del procedimento.
art. 420-quater cod. proc. pen.
art. 420 quater cod. proc. pen.
La norma disciplina la notifica a mani proprie del decreto di citazione: in mancanza di elementi che attestino l'effettiva conoscenza, il giudice deve richiedere la notifica a mani proprie.
art. 623 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.
art.623, co l, lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento per l'annullamento della sentenza in cassazione e la conseguente trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
Sezioni Unite n. 23948/2019 (Ismail)
sentenza delle Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, Ismail
Principio interpretativo: l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è automaticamente idonea a dimostrare la conoscenza del procedimento; il giudice deve verificare la effettiva instaurazione del rapporto professionale o altri elementi concreti che dimostrino la conoscenza.
Giurisprudenza successiva (es. Sez. 6 n. 19420/2022, Sez. 5 n. 22752/2021)
Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022 (Belay Woldegebriel); Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021 (Georgieva)
Confermano il principio che la notifica al difensore d'ufficio è nulla se non è accertata l'effettiva instaurazione del rapporto o altri elementi di conoscenza; l'onere di verifica grava sul giudice.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce automaticamente prova che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento: il giudice deve accertare la effettiva instaurazione del rapporto professionale o altri elementi concreti di conoscenza.
- Se la notifica del decreto di citazione è avvenuta solo presso il difensore d'ufficio e mancano indici di effettività della conoscenza, la notifica è assolutamente nulla e deducibile in ogni stato e grado, con conseguente annullamento delle sentenze e rimessione al giudice di primo grado.
- Prima di dichiarare l'imputato assente il giudice deve verificare non solo la forma della notifica ma anche la sostanza (che l'imputato sia effettivamente venuto a conoscenza della vocatio in iudicium) secondo i parametri indicati dall'art. 420-bis e dalla giurisprudenza di legittimità.
- Il deposito telematico di conclusioni scritte (art. 23-bis D.L. 137/2020 conv. legge 176/2020) deve essere valutato e preso in considerazione dal giudice; tuttavia, profili di nullità relativi alle notifiche possono rendere secondaria la verifica di altri vizi procedurali.
- In casi dubbi circa la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato è preferibile disporre notifica a mani proprie del decreto di citazione o acquisire elementi probatori dell'effettivo contatto tra imputato e difensore domiciliatario.
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