Cassazione Penale, Sentenza n. 5942/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Belfiore Marino era imputato per detenzione e porto illegali di armi da guerra e armi clandestine (con aggravante di agevolazione a sodalizio mafioso - capo A) e per ricettazione delle stesse armi (capo B), fatti commessi a Rizziconi il 29/03/2014. Dopo vari gradi di giudizio e ripetuti rinvii per carenze motivazionali sulla scelta del reato più grave e sulla commisurazione della pena e della riduzione per la collaborazione, il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello del 13/07/2021 chiedendone l'annullamento. I motivi di ricorso contestavano: (1) la commisurazione eccessiva degli aumenti per la continuazione rispetto alla pena del reato più grave (art. 81 c.p.), e (2) la mancata e specifica motivazione sulla determinazione della riduzione di pena per l'attenuante della collaborazione, applicata nella misura minima (un terzo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e ha accolto il secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della diminuzione di pena per l'attenuante della collaborazione e ha rinviato per nuovo giudizio, sul punto, ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Quanto al primo motivo (presunta eccessività degli aumenti per continuazione), la Corte lo ha ritenuto generico e inammissibile: la sentenza impugnata aveva indicato gli aumenti distinti per ciascuna delle tre fattispecie satellite e li aveva quantificati. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la decisione è stata quindi annullata solo parzialmente con rinvio per nuova motivazione sull'attenuante della collaborazione.
Norme richiamate
La censura relativa all'eccessività degli aumenti per continuazione è stata ritenuta generica; la Corte ha osservato che gli aumenti erano stati quantificati distintamente per tre fattispecie satellite e che l'impugnazione doveva specificare le ragioni di illegittimità o sproporzione.
art. 416-bis.1 cod. pen. (sostituisce gli artt. 7 e 8 legge n.203/1991)
la pena è diminuita da un terzo alla metà
Per l'attenuante della collaborazione il giudice ha un margine discrezionale nel ridurre la pena fra 1/3 e 1/2, ma deve motivare specificamente la scelta in rapporto all'utilità oggettiva della collaborazione prestata nel medesimo procedimento. Il richiamo a una diminuzione operata in altro procedimento non è idoneo a sostituire la motivazione sul presente caso.
legge n.203/1991, artt. 7 e 8 (richiamati nel procedimento ma sostituiti)
Gli artt. 7 e 8 della legge n.203/1991 sono stati sostituiti dall'art. 416-bis.1 c.p.; la Corte considera pertanto come parametro normativo la disciplina vigente che fissa l'intervallo di riduzione per la collaborazione.
Massime di principio
- La riduzione di pena per l'attenuante della collaborazione va quantificata tra un terzo e la metà e il giudice deve motivare specificamente la misura scelta riferendosi all'utilità oggettiva della collaborazione nel medesimo procedimento; non è sufficiente richiamare la misura applicata in altro procedimento.
- Le censure sulla commisurazione degli aumenti per continuazione devono essere formulate con specificità rispetto alle singole fattispecie e ai criteri di calcolo: argomentazioni generiche sul carattere eccessivo della pena sono, di regola, inammissibili.
- Il giudice di rinvio, cui la Cassazione annulla solo una parte della decisione, può essere rimesso a nuovo esame senza vincoli di merito ma è obbligato a fornire una motivazione adeguata e puntuale sui punti annullati.
- La duplicazione di decisioni pregresse (es. usare la stessa riduzione già accordata in un altro procedimento) non esonera il giudice dall'esaminare e motivare l'effettiva utilità della collaborazione nel processo corrente.
- Quando sono presenti più reati 'satellite' la Corte può calcolare aumenti distinti per ciascuna fattispecie; la legittimità di tali aumenti va valutata considerandone la natura e la pena-tipo di ciascun reato satellite rispetto al reato principale.
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