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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23592/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'impugnazione, originariamente qualificata come atto di appello e poi convertita in ricorso per cassazione perché la sentenza impugnata aveva irrogato la sola pena pecuniaria, era stata proposta nell'interesse dell'imputato dal difensore di fiducia. La Corte ha tuttavia rilevato che il difensore sottoscrittore non risultava iscritto all'albo speciale dei cassazionisti, come da certificazione in atti, e ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione tecnica del difensore nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il difensore che lo aveva proposto non era iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. Conseguentemente, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali consegue anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non va applicata se la causa di inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere proposto da difensore iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da una causa non priva di colpa per il ricorrente, la Corte applica anche la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • La conversione di un atto di appello in ricorso per cassazione non sana i requisiti di validità soggettiva dell'impugnazione, che devono sussistere al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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