Cassazione Penale, Ordinanza n. 31582/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con unico motivo, il difensore ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 337 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che la condotta contestata avrebbe avuto un carattere meramente passivo e che, per questo, il reato avrebbe dovuto essere escluso. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano formulate in realtà come richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato l'accertamento dei giudici di merito circa la presenza di una resistenza violenta, realizzata mediante ripetute spinte e prese alle gambe degli agenti operanti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo non denunciasse un vero vizio di legittimità, ma mirasse a ottenere una nuova valutazione delle prove. Ha quindi confermato l'impostazione della sentenza d'appello, che aveva qualificato la condotta come resistenza violenta a pubblico ufficiale, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma invocata dal ricorrente per sostenere l'insussistenza del reato; la Corte ne conferma l'applicazione ritenendo corretta la qualificazione della condotta come resistenza violenta a pubblico ufficiale.
Richiamato come disposizione incriminatrice contestata; la censura sulla sua errata applicazione è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il merito della valutazione probatoria.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla motivazione o sulla violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, riservata ai giudici di merito.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, la condotta non è esclusa per il solo fatto che l'imputato neghi un'aggressione attiva: una resistenza che si traduca in atti violenti, come spinte ripetute e prese agli arti degli operanti, integra il reato.
- Quando la sentenza impugnata descrive in modo congruo e non illogico la dinamica fattuale, la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura a quella dei giudici di merito.
- Il ricorso manifestamente diretto a contestare l'accertamento in fatto è inammissibile e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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