Cassazione Penale, Ordinanza n. 30473/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e non consentita natura delle doglianze, nonché la tardività della memoria difensiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso. Il primo denunciava l'inutilizzabilità della querela della persona offesa ai fini decisori; il secondo contestava la riferibilità del fatto all'imputato; il terzo censurava la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; il quarto contestava la sussistenza di un profitto in capo all'imputato. La Corte ha rilevato che tali censure difettavano di specificità, perché in parte si limitavano a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, e in parte non contenevano una critica puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata. Inoltre, i motivi miravano sostanzialmente a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in cassazione in assenza di specifici vizi di motivazione, travisamenti o manifesta illogicità. È stata inoltre dichiarata tardiva la memoria depositata dal ricorrente, perché non rispettosa del termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, e comunque non idonea a superare le ragioni di inammissibilità.
Norme richiamate
La memoria difensiva deve essere depositata nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza; il deposito tardivo la rende irrilevante ai fini del superamento delle cause di inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186/2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
la 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione esula dai poteri della Corte di cassazione
La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto e delle prove, salvo specifici vizi motivazionali o travisamenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; sono inammissibili le doglianze meramente riproduttive di censure già esaminate o formulate in modo astratto.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione come strumento di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti, in assenza di specifiche censure di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova.
- La deduzione di vizi sulla riferibilità del fatto, sull'elemento soggettivo o sugli altri profili di merito deve tradursi in una critica argomentata della motivazione, non in una richiesta di rivalutazione delle prove.
- La memoria difensiva depositata oltre il termine previsto non può sanare l'inammissibilità del ricorso e resta comunque inidonea se non introduce argomenti decisivi.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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