Cassazione Penale, Ordinanza n. 28416/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi erano proposti da più imputati contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato le condanne. Per tre ricorrenti (Ciccone Patrizia, Anzellotti Michele e Anzellotti Stefano) si contestavano: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla richiesta di riqualificazione del delitto di lesioni personali in rissa; 3) eccessivo rilievo attribuito alle deposizioni delle parti civili; 4) trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche. Per il quarto ricorrente (Sbordone Giovanni) si deducevano plurime violazioni di legge e vizi motivazionali sulla sussistenza dei reati, oltre alla violazione degli artt. 496 e 498 cod. proc. pen. per l'esame di un teste in violazione del termine a difesa richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché generici, reiterativi di censure già esaminate e risolventisi in una diversa lettura del fatto, non consentita in sede di legittimità. In particolare, per i primi tre ricorrenti ha rilevato che le doglianze sul reato ex art. 393 c.p., sulla pretesa rissa, sulla valutazione delle prove orali e sul trattamento sanzionatorio erano già state puntualmente affrontate dalla Corte di appello con motivazione non manifestamente illogica. Quanto a Sbordone, la censura sulla violazione del termine a difesa è stata ritenuta tardiva, poiché una nullità di ordine generale a regime intermedio va eccepita entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p., mentre nel caso concreto non era stata dedotta per tutto il giudizio di primo grado. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata dai ricorrenti per contestare la configurabilità del reato; la Corte non entra nel merito perché reputa le censure generiche e di fatto.
Richiamato dal ricorrente Sbordone in relazione all'esame del teste e al rispetto del termine a difesa.
Richiamato dal ricorrente Sbordone con riferimento alle modalità di escussione del teste.
La violazione del termine a difesa è qualificata come nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita a pena di decadenza entro il termine previsto da questa disposizione.
Non citato espressamente nel testo, ma l'inammissibilità è la conseguenza processuale applicata dalla Corte per la genericità dei motivi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o in una diversa valutazione delle prove già compiuta con motivazione non manifestamente illogica dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e non reiterativo di doglianze già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in un diverso reato richiede l'indicazione di specifici errori di diritto o di manifesta illogicità della motivazione; non basta opporre una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e indicare concreti vizi logici o giuridici; in mancanza, sono generiche.
- La violazione del termine a difesa che integri nullità di ordine generale a regime intermedio deve essere tempestivamente eccepita nel giudizio di merito, altrimenti resta sanata per decadenza.
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