Cassazione Penale, Sentenza n. 16782/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale n. 163/2018 per tardività. Contestava il perfezionamento della notifica del decreto penale: sosteneva che la raccomandata era stata inviata ad un indirizzo (Via Riviera Prangi) diverso da quello presso cui si era trasferito (Via S. Sebastiano), che mancava l'avviso di ricevimento riconducibile al decreto (il cartellino presente aveva numero e data diversi), che erano difettosi i presupposti per il deposito dell'atto presso l'ufficio comunale e che, in ogni caso, disconosceva la firma apposta sull'avviso di ritiro (racc. n. 686002450421), negando di aver mai ricevuto la notifica personalmente o tramite delegato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto provata la notifica: dalla relata UNEP risultava che il plico, tentata la notifica in data 27/09/2018 in Via Riviera Prangi, era stato depositato presso l'ufficio e ritirato il 29/09/2018 da un soggetto qualificato come destinatario che aveva apposto la firma; la cartolina recava l'indicazione "No. R.G. 163/18" e la sigla "D.P." attestando che si trattava del decreto penale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la notificazione a mani proprie del destinatario sana precedenti irregolarità e ha precisato che il semplice disconoscimento della firma richiede la querela di falso per privare la relata della sua efficacia probatoria; non è sufficiente una denuncia penale di falso. Conseguentemente l'opposizione presentata il 27/05/2021 è risultata tardiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 300 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Segue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Usato per disporre la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) a carico del ricorrente per il ricorso dichiarato inammissibile
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 8 del 13/10/1982 (Cardellicchio, Rv. 156749)
Principio che la notificazione a mani proprie del destinatario sanerebbe eventuali irregolarità precedenti
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 13257 del 10/01/2020 (Lovato, Rv. 278949)
La relata di notificazione ha efficacia fidefaciente riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, tra cui la consegna dell'atto a mani proprie del destinatario o a soggetti legittimati
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020 (Bianchi, Rv. 278512)
Per contestare l'autenticità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento è necessaria la querela di falso; la semplice denuncia penale di falso non è sufficiente a privare l'atto della sua efficacia probatoria
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sull'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità; qui ritenuta non sussistente
Massime di principio
- La relata di notificazione redatta dall'UNEP ha efficacia probatoria rilevante: quando attesta la consegna a mani proprie del destinatario, ciò in genere suffice a sanare precedenti irregolarità nella procedura di notifica.
- Il disconoscimento della firma sull'avviso di ricevimento non è di per sé idoneo a rimuovere la presunzione di correttezza della relata; per mettere in discussione l'autenticità della sottoscrizione è necessario proporre querela di falso.
- Il termine per proporre opposizione a decreto penale decorre dalla notifica; ove la notifica sia provata con documenti ufficiali si applicano rigorosamente i termini e l'opposizione tardiva è inammissibile.
- Se si contesta la correttezza della notifica (indirizzo errato, assenza dell'avviso A/R, deposito in ufficio), è fondamentale produrre subito prove concrete (documentazione di cambio di residenza, ricevute, testimoni, tempestiva querela di falso) e sollevare le questioni nelle forme procedurali idonee.
- La deposizione dell'atto presso un ufficio comunale è legittima se sussistono i presupposti previsti dalla normativa e dalla relata di notifica; l'azione difensiva deve dimostrare l'inesistenza di tali presupposti per impugnare efficacemente la notifica.
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