Cassazione Civile, Ordinanza n. 15621/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela)
La controversia
La controversia riguarda l’insinuazione al passivo, proposta in via ultratardiva, di un credito derivante da un mutuo ipotecario stipulato nel 2002 con una banca. Dopo l’apertura della procedura concorsuale, il creditore non aveva ricevuto l’avviso ex art. 92 l.fall., ma aveva comunque avuto notizia del fallimento in data 31/10/2014. La domanda di ammissione al passivo era stata poi presentata il 25/09/2015. Il tribunale aveva accolto l’opposizione allo stato passivo ritenendo che, essendo lo stato passivo divenuto esecutivo nel 2013 e non essendo stata disposta la proroga del termine per le domande tardive, il creditore non avrebbe potuto comunque presentare tempestivamente la domanda dopo aver appreso del fallimento. La curatela ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 101, ultimo comma, l.fall. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto se il ritardo ulteriore, successivo alla conoscenza del fallimento, fosse o meno imputabile al creditore, con valutazione caso per caso della ragionevolezza del ritardo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura della curatela. Ha cassato il decreto del Tribunale di Nocera Inferiore perché la decisione impugnata non aveva effettuato la necessaria valutazione concreta sull’imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda ultratardiva, limitandosi a escluderne l’ammissibilità in base al solo dato del tempo trascorso e della mancata proroga del termine. La causa è stata rinviata al Tribunale in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 101, ultimo comma, l.fall.
art. 101, ult.co., l.fall.
Per l’ammissibilità della domanda ultratardiva occorre verificare in concreto se il ritardo sia dipeso da causa non imputabile al creditore; il giudice di merito deve valutare la ragionevolezza del ritardo a partire dalla conoscenza del fallimento.
avviso ex art. 92 l.fall.
La mancata ricezione dell’avviso rileva ai fini della valutazione del momento da cui il creditore ha potuto conoscere la procedura e, quindi, organizzarsi per l’insinuazione al passivo.
proposta ex art. 380 bis c.p.c.
Richiamato solo per la fissazione dell’adunanza camerale a seguito della proposta.
ai sensi dell’art. 111 c.p.c
Richiamato in relazione alla successione nel credito e alla costituzione della nuova cessionaria quale mandataria della successiva cessionaria.
Massime di principio
- In tema di domande di insinuazione tardiva o ultratardiva al passivo fallimentare, il giudice deve accertare in concreto se il ritardo successivo alla conoscenza della procedura sia imputabile o meno al creditore.
- La mera circostanza che, al momento in cui il creditore apprende del fallimento, sia già decorso il termine ordinario o non sia stata disposta una proroga non basta da sola a escludere l’ammissibilità della domanda ultratardiva.
- La valutazione della causa non imputabile del ritardo richiede un apprezzamento fattuale di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, illogica o incongrua.
- Ai fini dell’art. 101, ultimo comma, l.fall., il giudice deve considerare il tempo occorrente, dopo la conoscenza del fallimento, per valutare l’opportunità di proporre l’insinuazione al passivo e per attivarsi in modo ragionevole.
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