Sentenza del 05/02/2015 n. 677 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Operazioni di gestione dei rifiuti successive a quelle svolte all'interno del sito aeroportuale - Diversità del regime impositivo - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la regolarità dell'addebito dell'IVA. Il regime di non imponibilità non è stato esteso alle operazioni successive di smaltimento e trattamento dei rifiuti, poiché tali attività erano estranee al funzionamento portuale in senso stretto e riguardavano beni ormai trasformati in sottoprodotti commercializzabili. Il ricorso è stato pertanto respinto, con esito favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'estensione del regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 9, comma 1, n. 6, del DPR 633/1972 ai servizi di smaltimento e trattamento dei rifiuti portuali. Il ricorrente riteneva che tali attività fossero funzionalmente collegate al funzionamento del porto e quindi rientrassero tra i servizi non imponibili. È stata invece ritenuta rilevante la distinzione tra le attività direttamente svolte nell'area portuale e strettamente funzionali al funzionamento o alla manutenzione degli impianti e le operazioni successive, effettuate al di fuori dell'area portuale, aventi a oggetto rifiuti ormai trattati e qualificabili come sottoprodotti destinati alla rivendita.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1, n. 6, DPR 633/1972
Servizi prestati nei porti, che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.
La norma è stata interpretata restrittivamente: il regime di non imponibilità riguarda esclusivamente i servizi direttamente collegati al funzionamento, alla manutenzione degli impianti portuali o al movimento di beni e mezzi di trasporto. Non comprende le attività successive, svolte fuori dall'area portuale, di trattamento, smaltimento o commercializzazione dei rifiuti ormai trasformati in sottoprodotti.
Massime di principio
- Le agevolazioni IVA relative ai servizi portuali devono essere interpretate in modo restrittivo e non possono essere estese automaticamente a tutte le attività economicamente collegate al porto.
- Per stabilire la non imponibilità è necessario verificare il collegamento diretto e immediato dell'operazione con il funzionamento o la manutenzione dell'impianto portuale oppure con il movimento di beni o mezzi di trasporto.
- Le operazioni successive, svolte fuori dall'area portuale o dopo la conclusione del servizio portuale principale, possono essere soggette a IVA se hanno autonomia funzionale e commerciale.
- Quando i rifiuti sono stati trattati e assumono la natura di sottoprodotti destinati alla rivendita, le successive attività di gestione o commercializzazione tendono a qualificarsi come operazioni ordinarie imponibili, anziché come servizi portuali non imponibili.
- La mera origine portuale dei rifiuti o il collegamento economico con un'attività portuale non è sufficiente, da solo, a giustificare il regime di non imponibilità.
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