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Ordinanza

Ordinanza n. 2179/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-ter, 21 novembre 2025, n. 20848, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III-ter, n. 20848 del 21 novembre 2025, che aveva respinto il ricorso di primo grado; l’appello riguarda una controversia connessa a una rilevante richiesta restitutoria del GSE

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi specifici dell’appello né l’atto amministrativo sostanziale originariamente contestato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni dedotte meritassero approfondimento nella sede di merito. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato il rilevante ammontare della richiesta restitutoria e le risorse patrimoniali disponibili in capo alla società appellante, risultanti dalla documentazione acquisita agli atti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha ritenuto sussistente un fumus boni iuris qualificato dalla necessità di approfondire le questioni in sede di merito e un periculum in mora connesso all’entità della richiesta restitutoria e alla situazione patrimoniale dell’appellante. Non ha sospeso autonomamente l’efficacia della sentenza con una misura cautelare sostanziale, ma ha fissato la discussione del merito all’udienza pubblica del 10 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate, di definire sollecitamente il giudizio nel merito mediante fissazione dell’udienza; l’accoglimento dell’istanza è stato disposto ai soli fini previsti da tale norma.

Massime di principio

  • Quando l’appello cautelare presenta questioni meritevoli di approfondimento e il rischio prospettato può essere adeguatamente fronteggiato mediante una rapida definizione del merito, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando sollecitamente l’udienza pubblica senza disporre una sospensione sostanziale dell’atto o della sentenza impugnata.
  • Ai fini del periculum in mora, la rilevanza dell’importo oggetto di una richiesta restitutoria deve essere valutata anche in rapporto alle risorse patrimoniali effettivamente disponibili in capo al soggetto obbligato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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