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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6972/2022 del 28/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura l'ordinanza del Tribunale per vizio di motivazione e manifesta illogicità: 1) si contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che le immagini di videosorveglianza non sono nitide (riprese dalla PG con telefonino) e non corroborano il racconto della persona offesa; 2) si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione, dato che non sarebbe emerso né uso di arma né sottrazione di cose; 3) si contesta la scelta della misura cautelare (arresti domiciliari con "braccialetto elettronico"), ritenendo che i fatti non giustifichino misure cautelari, e comunque non la misura custodiale domiciliare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e, per la parte riguardante l'automatica conversione in custodia cautelare in carcere in caso di indisponibilità del dispositivo di controllo a distanza, ha annullato l'ordinanza impugnata. Per il resto il ricorso è stato ritenuto inammissibile o manifestamente infondato: la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale circa la sussistenza dei gravi indizi e l'esigenza cautelare, ritenendo congrua e logica la motivazione del giudice di merito sulla linearità della dichiarazione della persona offesa, sulla identificazione fotografica e sulla valutazione delle immagini di videosorveglianza. Tuttavia la Corte ha richiamato il principio (Sez. U, Lovisi) secondo cui il giudice deve preliminarmente accertare la disponibilità del congegno elettronico e, se non disponibile, valutare adeguatamente la proporzionalità e idoneità delle misure alternative: non è ammessa l'automatica applicazione della custodia in carcere fino alla disponibilità del "braccialetto elettronico".

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che per l'adozione di misure cautelari è richiesta la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", standard di probabilità qualificata, distinto dai criteri più stringenti del giudizio di merito; gli indizi in sede cautelare non devono essere valutati con i criteri dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

  • art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione non possono essere desunti esclusivamente dalla gravità del titolo di reato; la Corte ammette la considerazione delle modalità concrete della condotta e delle circostanze fattuali come elementi utili alla prognosi cautelare.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Ha introdotto l'esigenza dell'attualità del pericolo (periculum): la valutazione prognostica deve fondarsi su elementi concreti idonei a dimostrare la probabilità di una prossima ricaduta del soggetto nella commissione di delitti.

  • Sez. U, Sentenza n. 20769 del 28/04/2016 (Lovisi)

    all'accertata indisponibilità del congegno elettronico non può conseguire alcuna automatica applicazione né della custodia cautelare in carcere, né degli arresti domiciliari tradizionali

    Principio vincolante: il giudice che valuta l'applicazione degli arresti domiciliari con "braccialetto elettronico" deve preliminarmente verificare la disponibilità del dispositivo presso la polizia giudiziaria; l'indisponibilità non giustifica di per sé l'automatica sostituzione con la custodia in carcere.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 e altre)

    La Corte riepiloga orientamenti su limiti di sindacabilità in Cassazione: il controllo riguarda la congruenza, completezza e logicità della motivazione del giudice di merito, non una rivalutazione dei fatti; la censura sulla (in)sussistenza dei gravi indizi è ammissibile solo se denuncia specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità.

Massime di principio

  • In sede di misura cautelare la sussistenza di "gravi indizi" richiede una probabilità qualificata, non la prova piena del reato; la Cassazione verifica la logica e la coerenza della motivazione, non rilegge i fatti.
  • Quando il giudice dispone o conferisce gli arresti domiciliari con dispositivo di controllo a distanza ("braccialetto elettronico"), deve preliminarmente accertare la disponibilità del congegno: l'indisponibilità non consente l'automatica conversione nella custodia in carcere.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione è prognostica e si fonda sulle modalità concrete della condotta e sulle circostanze di fatto; non è necessario indicare una specifica occasione prossima di delinquere.
  • In appello cautelare (appello del PM), il giudice d'appello compie una valutazione autonoma e completa degli elementi, ma non è richiesta una "motivazione rafforzata" come nel giudizio di merito quando si riforma una sentenza assolutoria.
  • Le censure in Cassazione che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze gi  esaminate dal giudice di merito sono, di norma, inammissibili salvo che non evidenzino manifesta illogicità o violazioni normative specifiche.

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