Sentenza del 15/03/2017 n. 6721 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Indennità ex art. 230-bis c.c. - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità dal reddito d'impresa delle somme corrisposte dalla titolare a due familiari collaboratori quale liquidazione per la cessazione del rapporto partecipativo previsto dall'art. 230-bis c.c. Secondo l'Amministrazione, tali somme non costituiscono costi inerenti all'attività d'impresa, poiché rappresentano la liquidazione di un diritto di credito del familiare, parametrato alla quota di beni, utili e incrementi maturati, e non una spesa dalla quale possa derivare, anche solo potenzialmente, un ricavo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia e rinviato la causa a una diversa composizione dello stesso giudice, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che l'esborso sostenuto dal titolare dell'impresa familiare per liquidare il familiare partecipante alla cessazione del rapporto non è deducibile dal reddito d'impresa per difetto del requisito dell'inerenza. Ha inoltre escluso il rischio di doppia imposizione, precisando che la somma, pur indeducibile per il titolare, non è tassabile in capo al familiare ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 917 del 1986, disposizione riferita ai redditi delle imprese familiari.
Norme richiamate
Art. 230-bis del codice civile
Impresa familiare e diritto del familiare partecipante alla liquidazione della quota
L'impresa familiare appartiene individualmente al titolare. Il familiare partecipante vanta un diritto di credito alla liquidazione, rapportato alla quota di beni, utili e incrementi, ma non diventa titolare di una quota dell'impresa.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Redditi delle imprese familiari
La norma disciplina l'imputazione dei redditi dell'impresa familiare ai partecipanti e, secondo la Corte, non rende tassabile la somma corrisposta al familiare a titolo di liquidazione della partecipazione cessata.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101
Richiamato dall'Agenzia delle Entrate tra le norme asseritamente violate; la decisione si concentra tuttavia sul principio generale di inerenza e sulla qualificazione della somma come liquidazione di un credito, non come costo produttivo.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
Il costo deve essere collegato all'attività d'impresa e risultare inerente. La liquidazione al familiare cessato non soddisfa tale requisito perché non è sostenuta per produrre ricavi, neppure potenziali.
Il giudice del rinvio può valutare l'eventuale applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole, ma il favor rei non opera automaticamente: occorre verificare concretamente i presupposti del caso.
Massime di principio
- Nell'impresa familiare, la somma pagata al familiare per la cessazione della collaborazione e la liquidazione della partecipazione costituisce normalmente soddisfacimento di un credito interno al rapporto familiare, non un costo inerente all'attività produttiva.
- La deducibilità fiscale richiede un collegamento funzionale con l'attività d'impresa e con la produzione di ricavi, anche potenziali. Non sono deducibili le erogazioni che realizzano esclusivamente una sistemazione patrimoniale o familiare.
- Il fatto che il pagamento sia collegato all'attività dell'impresa o sia previsto dalla legge civile non è sufficiente, da solo, a renderlo deducibile ai fini fiscali.
- L'indeducibilità della liquidazione non comporta automaticamente una doppia imposizione: occorre verificare separatamente se la somma sia imponibile per il percettore secondo la specifica disciplina tributaria applicabile.
- In casi analoghi è necessario distinguere tra compensi o costi sostenuti per prestazioni effettivamente rese nell'interesse dell'impresa, potenzialmente deducibili se documentati, e somme corrisposte per liquidare diritti patrimoniali maturati dal familiare, normalmente indeducibili.
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