Cassazione Civile, Ordinanza n. 10127/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, resa in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti proposti contro avvisi di accertamento relativi a IMU per gli anni 2012-2015 e TASI per gli anni 2014-2015 emessi da un comune. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato un’istanza, datata 15 febbraio 2022, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere perché, nelle more, era intervenuto un accordo transattivo con l’ente locale, fondato su ricalcolo del tributo e rateizzazione del pagamento. La documentazione allegata è stata ritenuta idonea a dimostrare che la controversia era ormai integralmente regolata dall’accordo intervenuto tra le parti.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta transazione tra contribuente ed ente impositore e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese di lite. È stato anche escluso l’ulteriore versamento del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria della previsione che lo consente solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La previsione sull’ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e non è applicabile in via estensiva oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto la disciplina dell’ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, le parti raggiungono un accordo transattivo che regola integralmente la pretesa oggetto di lite, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere determina l’estinzione del giudizio e consente la compensazione integrale delle spese se l’accordo sopravvenuto giustifica la chiusura del contenzioso.
- L’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato è di stretta interpretazione e si applica solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, non anche quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
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