Cassazione Penale, Ordinanza n. 33810/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non specifico e meramente reiterativo delle censure già esaminate e respinte in appello; il secondo è stato giudicato manifestamente infondato, essendo congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona del 23 ottobre 2025, che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado per i reati previsti dagli artt. 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, della legge fallimentare. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché fondato sulla pedissequa reiterazione delle doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale; tali argomenti non costituivano una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, risultando soltanto apparenti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva motivato il diniego richiamando elementi personali e fattuali ritenuti decisivi. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 223, comma 1, legge fallimentare
Norma contestata quale base della responsabilità penale, in relazione alla fattispecie richiamata dall'art. 216, comma 1, n. 2, della legge fallimentare.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Norma richiamata in relazione al reato contestato; il testo della decisione non espone ulteriori elementi sulla concreta condotta.
Il ricorso è stato esaminato sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, pur senza un richiamo espresso nel testo trasmesso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che ripropone pedissequamente le argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza formulare una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- Nel rigettare la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o risultante dagli atti, potendo valorizzare gli indici personali e fattuali ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33836/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33837/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33838/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33840/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33844/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33845/2026 del 17/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →