Cassazione Civile, Ordinanza n. 01417/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'improcedibilità sopravvenuta dei ricorsi per cassazione, rilevando che la definitiva dichiarazione di fallimento della società, successiva al concordato, aveva eliminato l'interesse alla pronuncia richiesta. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti e ha escluso la condanna al pagamento del doppio contributo unificato, ritenendo che l'improcedibilità lo impedisse.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Due istituti di credito avevano proposto ricorso per cassazione contro il decreto della corte d'appello che aveva respinto il loro reclamo avverso il provvedimento di omologazione di un concordato preventivo. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che, dopo la risoluzione del concordato, la società debitrice era stata dichiarata fallita con sentenza divenuta definitiva. La Corte ha quindi rilevato che tale sopravvenuto fallimento aveva fatto venire meno l'interesse alla decisione del ricorso, determinando la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'improcedibilità del ricorso esclude i presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società ammessa a concordato preventivo, quando definitiva, può determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità avverso il decreto di omologazione del concordato, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Quando viene meno l'interesse a ottenere la cassazione del decreto impugnato per effetto di un evento sopravvenuto definitivo, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile.
- L'improcedibilità del ricorso può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite e impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01369/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01370/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01372/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01373/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01374/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01377/2024 del 15/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →