Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 969/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 917/2024 (n. 201/2024 rg), passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Avellino, giudice del lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica del docente per sei anni scolastici, con accredito complessivo di € 3.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale Ordinario di Avellino n. 917/2024 era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione il 6 marzo 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al comando giudiziale. Ha inoltre rappresentato la mancata prova dell'attivazione della Carta elettronica del docente e dell'accredito della somma dovuta. In ricorso aveva chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; con memoria del 10 aprile 2026 ha rinunciato espressamente a quest'ultima domanda.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all'amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l'amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuta esecuzione, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente e di accreditarvi € 3.000,00, riferiti agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese le operazioni contabili e di pagamento. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata esclusa la liquidazione di un compenso al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del titolo, fissare il termine per adempiere e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione; la relativa domanda è stata oggetto di rinuncia.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per poter ordinare l'esecuzione coattiva, qualora l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto.
  • L'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato grava sull'amministrazione debitrice; in mancanza di prova dell'adempimento, il giudice può imporre l'adozione degli atti necessari entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su richiesta della parte in caso di scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'assenza di disponibilità di cassa non giustificano l'inesecuzione del giudicato: l'organo commissariale deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.