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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8483/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per presunta estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente sosteneva che nella determinazione della pena non era stato effettivamente valorizzato l'aumento per la recidiva contestata (essendo stata la pena fissata al minimo edittale in equivalenza con un'attenuante), e richiamava i principi delle Sezioni Unite n. 20808/2019 ("Schettino") per dedurre la prescrizione del reato commesso il 20 dicembre 2012.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la recidiva fosse stata effettivamente considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio (bilanciata in equivalenza con l'attenuante ex art. 62 n.4 c.p.), perciò il precedente richiamo alla sentenza Schettino non era pertinente. La Corte ha confermato la correttezza del calcolo del termine di prescrizione effettuato dalla Corte territoriale (tenuto conto del raddoppio per l'aggravante ad effetto speciale, della diminuzione per il tentativo, dell'aumento di un terzo per la recidiva specifica infraquinquennale ex art. 63, comma 4 c.p., e degli incrementi per gli eventuali fatti interruttivi ex art. 161, comma 2 c.p.), concludendo che il termine di prescrizione non è ancora decorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Riconosciuta come circostanza attenuante nella sentenza di merito e bilanciata in equivalenza con la recidiva ai fini della determinazione della pena.

  • art. 69 cod. pen.

    Principio del giudizio unitario di bilanciamento tra circostanze: il giudice deve valutare tutte le circostanze concorrenti in modo unitario nel determinare la pena.

  • Sezioni Unite, sent. n. 20808/2019 ("Schettino")

    «considerazione che, tanto sul piano normativo che su quello logico, il fatto stesso di aver operato il giudizio di bilanciamento presuppone il riconoscimento della recidiva; diversamente, mancando addirittura uno dei termini da comparare, non sussisterebbe quel concorso di circostanze eterogenee che é all'origine delle regole poste dall'art. 69 cod. pen.»

    Questa pronuncia vale per i casi in cui la recidiva non sia stata affatto considerata nel giudizio di bilanciamento; nel caso concreto è risultata inapplicabile perché la recidiva è stata valutata (seppure in equivalenza).

  • art. 625, n. 7 cod. pen.

    Aggravante "esposizione della merce alla pubblica fede"; ha effetto speciale sul raddoppio della pena base del furto e rileva nel calcolo del termine base di prescrizione.

  • art. 63, comma 4 cod. pen.

    Prevede l'aumento di pena per la recidiva specifica infraquinquennale; nella fattispecie è stata applicata come aumento di un terzo ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 161, comma 2 cod. pen.

    Regola gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione: nel calcolo della Corte è stato applicato l'aumento per i fatti interruttivi, valutato, secondo la giurisprudenza citata, pari alla metà del termine base.

  • art. 99, comma 2 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla recidiva; la recidiva ex art. 99 comma 2 è stata considerata nella determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio.

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Base giuridica per la condanna a beneficio della Cassa delle ammende anche se non risultano colpe gravi nella proposizione del ricorso; applicata in via prudenziale per infliggere la somma di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Se si contesta la prescrizione sulla base della mancata considerazione della recidiva, verificare prima se la recidiva è stata effettivamente omessa o solo bilanciata in equivalenza con attenuanti: soltanto nell'ipotesi di completa omissione può trovare applicazione la ratio della sentenza "Schettino".
  • Il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. è unitario: anche quando la pena è fissata al minimo per equivalenza tra recidiva e attenuante, la recidiva è comunque rilevante ai fini del calcolo della prescrizione se è stata considerata nel bilanciamento.
  • Nel ricalcolo della prescrizione vanno considerati cumulativamente: pena base (con eventuale raddoppio per aggravanti ad effetto speciale come l'esposizione della merce alla pubblica fede), diminuzioni per il tentativo, aumenti per la recidiva (compresi gli aumenti specifici infraquinquennali) e l'effetto degli atti interruttivi (art. 161 c.p.) che estendono i termini.
  • La derubricazione del reato a tentativo modifica il calcolo ma non elimina automaticamente la rilevanza della recidiva se questa è stata presa in considerazione nel dispositivo: è sempre necessario ricostruire numericamente l'iter di calcolo della prescrizione.
  • Chi propone ricorso infondato può essere condannato alle spese e, nei limiti previsti dalla giurisprudenza costituzionale, al pagamento in favore della Cassa delle ammende; pertanto valutare con attenzione la fondatezza della doglianza prima di impugnare.

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