Cassazione Civile, Ordinanza n. 15504/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un’amministrazione statale contro la richiesta di pagamento di interessi legali per ritardato pagamento di fatture relative a servizi di ristorazione. Il tribunale, dopo sentenza non definitiva e c.t.u., ha applicato il D.Lgs. n. 231/2002 e ha ritenuto che, per il calcolo degli interessi moratori, dovesse considerarsi la data di incasso delle fatture, liquidando una somma residua a favore della creditrice. La corte d’appello ha confermato. In cassazione l’amministrazione ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione delle norme sulla decorrenza e sul saggio degli interessi, sostenendo che per i debiti della P.A. il momento decisivo fosse la data di ordinazione della spesa/emissione dell’ordine di pagamento e non quella dell’effettivo incasso; dall’altro, in subordine, ha censurato l’affermazione di inderogabilità delle previsioni sul termine di pagamento, richiamando la disciplina che consentirebbe deroghe pattizie e la regola secondo cui l’interesse legale sarebbe dovuto fino alla data di emissione del mandato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi, richiamando un proprio precedente conforme, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. Il rinvio dovrà riesaminare la vicenda applicando il principio secondo cui, per i debiti delle amministrazioni statali soggetti alla disciplina speciale di contabilità pubblica, la liberazione del debitore non si verifica con la sola emissione del mandato o dell’ordine di pagamento, ma richiede anche la comunicazione dell’emissione dell’ordinativo da parte della Tesoreria di Stato, che pone il creditore in condizione di riscuotere. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 231/2002, artt. 2, 3, 4, 5 e 7
La disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali si applica anche ai rapporti con la pubblica amministrazione, ma va coordinata con la speciale disciplina della contabilità statale; la Corte esclude che la sola emissione del mandato basti a far cessare la decorrenza degli interessi senza comunicazione al creditore.
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 651, comma 5
L’ufficio pagatore ha l’incombente di dare comunicazione dell’emissione dell’ordinativo di pagamento; la norma è valorizzata come base del carattere recettizio dell’atto che consente al creditore di esigere il pagamento.
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 278, comma 1, lett. d), 287 e 651
Richiamati dal ricorrente per sostenere che, nella contabilità statale, il momento rilevante sia l’ordinazione della spesa e non l’incasso; la Corte non accoglie questa lettura automatica della liberazione del debitore.
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, artt. 1, commi 2 e 3, 5, commi 4 e 5, 6, comma 1
La disciplina di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa è richiamata nel quadro normativo speciale dei pagamenti delle amministrazioni statali, ma non esclude l’esigenza della comunicazione dell’ordinativo al creditore.
Richiamati per la disciplina dell’adempimento, della responsabilità per ritardo e degli interessi moratori; la Corte ribadisce che gli interessi non cessano con la mera emissione interna del mandato, ma quando il creditore è posto in grado di riscuotere.
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 278, lett. d)
Norma invocata nel ricorso in relazione alla fase di ordinazione della spesa; il suo richiamo non conduce la Corte ad anticipare alla sola ordinazione il momento liberatorio.
D.M. 14 aprile 2000, n. 200, art. 43
Invocato dal ricorrente per sostenere che in caso di ritardo nei pagamenti si possa richiedere l’interesse legale fino alla data di emissione del mandato; la Corte non aderisce a questa impostazione quale criterio esclusivo.
Richiamata nel novero delle fonti invocate dal ricorrente; non emerge dalla decisione una specifica interpretazione della norma.
D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, art. 6
Richiamato dal ricorrente nel quadro normativo di contabilità e spesa; non emerge una autonoma statuizione interpretativa.
Massime di principio
- Nei debiti delle amministrazioni statali soggetti alla speciale disciplina di contabilità pubblica, la sola emissione del mandato o dell’ordine di pagamento non è sufficiente a far cessare la decorrenza degli interessi moratori, se il creditore non è stato posto in condizione di riscuotere la somma.
- La liberazione dell’amministrazione debitrice richiede, oltre all’emissione dell’ordinativo, anche la comunicazione dell’avvenuta emissione da parte della Tesoreria di Stato, poiché tale comunicazione ha natura recettizia e consente al creditore di esigere il pagamento.
- Non è corretto equiparare integralmente il momento di liberazione del debitore pubblico a quello del debitore privato, perché la contabilità statale segue un procedimento di pagamento speciale che coinvolge la tesoreria e incide sulla disponibilità concreta della somma.
- La disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali con la pubblica amministrazione va letta in modo coordinato con le regole speciali di contabilità pubblica, senza ritenere che atti interni all’amministrazione producano automaticamente effetti liberatori verso il creditore inconsapevole.
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