Cassazione Penale, Sentenza n. 29091/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Teramo perché il giudice dell'esecuzione ha revocato, in executivis, la sospensione condizionale di una sentenza (n. 3) ma ha rigettato la richiesta di revoca delle sospensioni relative alle sentenze nn. 1) e 2). Il ricorrente censura che il Tribunale ha motivato il rigetto solo sul presupposto che la sanzione complessiva irrogata con le sentenze nn. 1) e 2) non superi il limite previsto dall'art. 164, quarto comma, c.p., senza considerare che l'imputato ha successivamente commesso altro reato per il quale ha riportato pena detentiva irrevocabile, circostanza che integra cause di revoca di diritto della sospensione condizionale previste dall'art. 168 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Teramo per un nuovo giudizio conforme ai principi espressi. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha errato nel non considerare che la successiva condanna con pena detentiva intervenuta in data 6 agosto 2003 (irrevocabile il 1/o ottobre 2003) cade entro il quinquennio previsto e dunque fonda la revoca della sospensione condizionale anche delle precedenti pene sospese (nn. 1 e 2). La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui, ai fini della revoca, devono essere considerate tutte le condanne riportate nel periodo di legge e che il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 164 c.p. non opera quando sono in gioco più condanne a pena sospesa, sicché la revoca della sospensione per la sentenza successiva determina la revoca a ritroso delle sospensioni pregresse. Si rinvia al Tribunale perché ridetermini la revoca adempiendo ai criteri indicati.
Norme richiamate
Il giudice aveva richiamato il quarto/ultimo comma quale limite alla cumulazione delle pene sospese. La Corte precisa però che l'ultima parte dell'art. 164 (che opera sul presupposto di due sole condanne a pena sospesa) non esclude la possibilità che, in presenza di più condanne sospese, la successiva revoca di una sospensione per effetto di una condanna a pena detentiva determini la revoca delle sospensioni precedenti.
art. 168, primo comma, cod. pen.
Norma richiamata in tema di revoca di diritto della sospensione condizionale: la Corte osserva che la revoca prevista dall'art. 168 va valutata anche in relazione a condanne intervenute successivamente e che comportano pena detentiva, potendo produrre effetto revocatorio sulle sospensioni anteriori.
Ai fini di verificare il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 (riguardanti i limiti di pena rilevanti per taluni benefici), occorre considerare tutte le condanne riportate dal soggetto nel periodo previsto dalla legge (es. il quinquennio), e non soltanto quelle per le quali è stato concesso il beneficio della sospensione.
Massime di principio
- Nel giudizio di revoca della sospensione condizionale il giudice deve valutare tutte le condanne intervenute nel periodo di legge (es. quinquennio), non solo quelle per le quali è stato concesso il beneficio.
- La revoca della sospensione condizionale successiva, quando riguarda una condanna a pena detentiva irrevocabile intervenuta entro il periodo di legge, può determinare la revoca a ritroso di sospensioni concesse per sentenze anteriori, anche se la somma delle pene sospese non supera il limite previsto dall'art. 164 c.p.
- Non si può applicare rigidamente la limitazione dell'ultimo comma dell'art. 164 c.p. quando la situazione di fatto presenta più di due condanne a pena sospesa; in tali ipotesi il principio dev'essere valutato alla luce delle condanne effettivamente intervenute nel periodo rilevante.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare tenendo conto della giurisprudenza consolidata e verificare l'effetto 'a catena' della revoca: una revoca per causa di diritto può influire su precedenti benefici concessi.
- In presenza di questioni similari, l'autorità procedente deve esaminare se esistono cause automatiche di revoca (art. 168) e applicare correttamente i criteri di cumulazione delle pene (art. 163 e 164) considerando tutte le condanne rilevanti.
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