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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20753/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso gli aumenti di pena calcolati a titolo di continuazione: il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in quanto gli aumenti complessivi (4 anni e 3 mesi al lordo della diminuente del rito) si discostavano sensibilmente dall'aumento minimo di un terzo previsto dall'art. 81, quarto comma, c.p., e non sarebbero stati adeguatamente giustificati dal giudice d'appello.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che gli incrementi di pena imposti per continuazione, considerati singolarmente rispetto ai reati di riferimento, risultavano abbondantemente al di sotto della misura media edittale applicabile a titolo di continuazione, quindi non vi era obbligo di motivazione specifica. Inoltre la Corte ha valorizzato in sede di quantificazione la gravità delle condotte e l'intensità del dolo. Confermata la condanna di Ferraro per i reati di tentato omicidio (due episodi), violenza privata, detenzione e porto di arma clandestina e detenzione illegale di munizioni; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen., quarto comma

    aumento minimo di un terzo

    La Corte richiama il parametro previsto per la continuazione ma osserva che, se gli aumenti applicati a ciascun reato sono comunque ben al di sotto della misura media edittale applicabile, non si impone una motivazione particolarmente articolata sul punto.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio generale di adeguatezza e proporzionalità nella determinazione della pena; la Corte ritiene sufficiente il riferimento all'adeguatezza degli aumenti ai sensi dell'art. 133 quando gli incrementi non eccedono la soglia media edittale.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma che ha autorizzato lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; citata per il quadro procedurale seguito.

  • Corte cost., ord. n. 186 del 2000

    Richiamata a fondamento della possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria (somma alla Cassa delle ammende) per l'impugnazione irrituale o manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Quando si contestano aumenti per continuazione è fondamentale verificare sia l'incremento complessivo sia la misura degli aumenti rispetto alla singola edittabilità: se gli aumenti sono, singolarmente, ben al di sotto della misura media edittale non è richiesta una motivazione dettagliata sul singolo aumento.
  • Il giudice di merito può limitarsi a richiamare l'adeguatezza degli aumenti ai sensi dell'art. 133 c.p. se la misura adottata non eccede parametri ordinari; tuttavia è opportuno che valorizzi elementi quali gravità della condotta e intensità del dolo quando influisce sulla dosimetria.
  • Un ricorso per cassazione che non evidenzia un concreto vizio di legge o di motivazione rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanne alle spese e sanzioni per l'impugnazione irrituale.
  • In fase di impugnazione controllare sempre il calcolo aritmetico delle pene (aumenti per continuazione, aumenti per recidiva, diminuente del rito) e confrontarlo con i parametri edittali e con la motivazione espressa dal giudice di merito.
  • La giurisprudenza di legittimità ammette motivazioni sintetiche quando la scelta sanzionatoria rientra in una forbice ritenuta ordinaria; motivate e specifiche rimangono invece necessarie quando la misura adottata si discosta sensibilmente dai parametri normali.

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