Cassazione Penale, Sentenza n. 41847/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto da Pietro Valaguzza contro la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello di Milano. Si deducevano: 1) violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza e vizio di motivazione per la mutata qualificazione del fatto da truffa aggravata a insolvenza fraudolenta, con pretesa lesione delle prerogative difensive e richiamo della sentenza della Corte di Giustizia UE (BK, C-175/22); 2) insufficiente prova della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di insolvenza fraudolenta (si contestava che la società fosse in stato di insolvenza al momento del contratto e che la messa in liquidazione fosse successiva alla stipula); 3) mancanza del dolo specifico in capo all'imputato, atteso che la conclusione del contratto sarebbe stata iniziativa della parte civile, che sarebbero stati effettuati pagamenti successivi e che la crisi sarebbe stata transitoria o con possibilità di risanamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che: la diversa qualificazione del reato non abbia comportato una mutazione radicale del fatto, sicché non è venuta meno la possibilità per l'imputato di difendersi; la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la ritenuta crisi irreversibile della società rappresentata dal ricorrente (delibera di messa in liquidazione del 27/04/2018 antecedente al contratto del 07/05/2018 e altri elementi processuali), e il silenzio dell'agente può costituire dissimulazione dello stato d'insolvenza; la doppia conformità delle decisioni di merito esclude il travisamento macroscopico della prova. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
Il reato di "insolvenza fraudolenta" è stato interpretato come comprendente, quale modalità di dissimulazione, anche il silenzio dell'agente che ometta di informare la controparte sul reale stato di insolvenza con il proposito di non adempiere; la prova dell'insolvenza può risultare dalla condotta precedente e successiva all'inadempimento e da atti societari (es. delibera di messa in liquidazione, successivo fallimento).
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza BK (C-175/22)
sentenza del 09/11/2023, causa C-175/22, BK
La sentenza è richiamata per il principio che l'imputato deve essere informato tempestivamente di una nuova qualificazione giuridica del fatto per poter esercitare il diritto di difesa; la Corte di cassazione ha però ritenuto nel caso concreto che l'informazione sia avvenuta in tempo utile (anche perché la nuova qualificazione era stata chiesta dal PM in udienza di primo grado).
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza (giurisprudenza di legittimità)
Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 e altre pronunce
Per configurare una mutazione del fatto tale da ledere la difesa occorre una trasformazione radicale degli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato; è invece compatibile la diversa qualificazione quando il fatto materiale rimane sostanzialmente identico e l'imputato ha potuto difendersi sul suo oggetto.
Massime di principio
- La diversa qualificazione giuridica di un fatto (es. da truffa ad insolvenza fraudolenta) non determina automaticamente nullità se i fatti materiali sono rimasti sostanzialmente gli stessi e l'imputato ha potuto esercitare concretamente la difesa.
- Il silenzio dell'agente circa il reale stato patrimoniale/finanziario può essere valutato come forma di dissimulazione rilevante ai fini dell'insolvenza fraudolenta, se collegato al proposito di non adempiere.
- La prova dello stato di insolvenza al momento della stipula può essere desunta anche da atti e comportamenti anteriori e successivi (delibere societarie, dichiarazioni del liquidatore, successivo fallimento) e non richiede sempre una prova formale immediata.
- Pagamenti successivi alla stipula non escludono automaticamente il dolo di aver voluto non adempiere il contratto: va valutata la destinazione dei pagamenti e se essi erano imputabili al contratto controverso o a debiti pregressi.
- Alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, la "doppia conformità" delle decisioni di merito rende difficile ottenere la riforma in Cassazione per presunto travisamento della prova, salvo che tale travisamento sia macroscopico e manifestissimo.
- Se la pubblica accusa ha richiesto una diversa qualificazione in fase di merito e questa è stata comunicata durante il procedimento, la necessità di un ulteriore avviso all'imputato è limitata; tuttavia, la tempestività e la chiarezza dell'informazione rimangono elementi chiave per la tutela delle garanzie difensive.
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