Cassazione Civile, Ordinanza n. 38311/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione proposta da un soggetto avverso una sentenza del Giudice di pace di Roma. Il Tribunale di Roma, quale giudice d'appello, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per tardività, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata depositata il 14 novembre 2014 e che, quindi, l'appello notificato il 10 novembre 2015 fosse oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 4 luglio 2009. Il ricorrente per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 327 c.p.c., sostenendo che l'unica data di deposito effettivamente attestata dalla sentenza era il 10 aprile 2015, perché accompagnata da timbro e firma del cancelliere, mentre la data del 14 novembre 2014 non recava alcuna attestazione idonea. Il ricorso insisteva dunque sulla corretta individuazione del dies a quo per il decorso del termine di impugnazione, con conseguente tempestività dell'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura. Ha affermato che, ai fini dell'art. 133 c.p.c., la pubblicazione della sentenza avviene mediante deposito in cancelleria e che, nel caso concreto, solo la data del 10 aprile 2015 era inequivocabilmente assistita da timbro e firma del cancelliere, costituendo l'unica attestazione idonea del deposito. La data del 14 novembre 2014 è stata considerata priva di attestazione di deposito e quindi non rilevante ai fini del decorso del termine breve/semestre di cui all'art. 327 c.p.c. Ne è derivato che l'appello proposto il 10 novembre 2015 doveva considerarsi tempestivo, tenuto conto anche della sospensione feriale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perché riesamini l'appello e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
La sentenza è resa pubblica mediante deposito in cancelleria; ai fini della decorrenza dei termini rileva l'attestazione di deposito risultante dalle indicazioni idonee, come timbro e firma del cancelliere.
Il termine semestrale per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza; nel caso concreto l'appello è stato ritenuto tempestivo perché calcolato dalla data di deposito effettivamente attestata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme processuali.
art. 46, comma 17, L. n. 69/2009
Richiamato per individuare l'applicabilità del termine semestrale ai procedimenti instaurati dopo il 4 luglio 2009.
art. 58, comma 1, L. n. 69/2009
Richiamato in relazione al regime temporale di applicazione della disciplina del termine di impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare, ciò che conta è la data di deposito della sentenza risultante da un'attestazione idonea e formalmente riferibile al cancelliere; una data priva di tale riscontro non può essere assunta come dies a quo.
- Quando esistono indicazioni discordanti sulla data di deposito o di pubblicazione della sentenza, il giudice deve verificare quale indicazione sia effettivamente assistita dagli elementi formali richiesti dall'art. 133 c.p.c., senza attribuire rilievo a date non autenticate.
- Se l'impugnazione è proposta entro sei mesi dalla data di deposito validamente attestata, essa è tempestiva ai sensi dell'art. 327 c.p.c., tenendo conto anche della sospensione feriale ove applicabile.
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