Cassazione Civile, Ordinanza n. 07666/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Il conduttore aveva agito in primo grado per ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento del contratto di locazione per asserita inidoneità dell'immobile, con conseguente restituzione dei canoni versati o compensazione con quelli non versati, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili tali domande ritenendole coperte da giudicato formatosi nel precedente giudizio di convalida di sfratto per morosità, nel quale era stata eccepita dalla locatrice la validità del contratto. Proposto appello dal conduttore, la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che, trattandosi di causa soggetta a rito speciale locatizio, l'impugnazione proposta con atto di citazione dovesse considerarsi tempestiva solo con il deposito/iscrizione a ruolo; alla data dell'iscrizione il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. era già spirato, tenuto conto della sospensione emergenziale di 64 giorni. Nel ricorso per cassazione il conduttore ha dedotto, con un unico motivo, da un lato la mancata considerazione di documentazione, consulenza tecnica di parte e verbale della Polizia Municipale attestante l'inabitabilità dell'immobile e i vizi che avrebbero giustificato le domande, dall'altro la tempestività dell'appello perché depositato quando la sentenza non era ancora passata in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso: la prima censura era diretta contro la sentenza di primo grado e quindi non era scrutinabile nel giudizio di legittimità avverso la sentenza d'appello; la seconda era generica e non confrontata con la motivazione della Corte territoriale, che aveva correttamente applicato l'ultrattività del rito speciale locatizio e valutato la tempestività dell'impugnazione in base alla data di deposito/iscrizione a ruolo, non alla data di notificazione dell'atto di citazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva della società intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
I motivi di ricorso erano formalmente incardinati sulla violazione di legge e sull'omesso esame di un fatto decisivo, ma la prima censura era in realtà rivolta alla sentenza di primo grado e la seconda non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello.
Il termine lungo di impugnazione va verificato con riguardo alla data in cui l'impugnazione si considera proposta secondo il rito applicabile; nel caso concreto, essendo stata l'impugnazione introdotta con citazione in un giudizio soggetto a rito speciale locatizio, rilevava la data di deposito/iscrizione a ruolo.
Il giudizio di primo grado, in ragione dell'oggetto della domanda, era stato trattato con rito speciale locatizio; in appello opera l'ultrattività del rito, con conseguente rilevanza delle forme del rito speciale anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con il procedimento accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura deve investire la decisione impugnata e confrontarsi specificamente con la sua motivazione; una doglianza diretta in sostanza contro la sentenza di primo grado è inammissibile.
- Quando un giudizio è stato trattato in primo grado con rito speciale, l'ultrattività del rito impone che anche il grado di impugnazione segua le stesse forme, e tale dato incide sulla verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione.
- Se l'impugnazione, per effetto del rito applicabile, deve essere considerata proposta al momento del deposito/iscrizione a ruolo, il rispetto del termine di decadenza va verificato con riferimento a tale momento e non alla sola notificazione dell'atto di citazione.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se formulato in modo generico e assertivo, senza un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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