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Sentenza

Sentenza del 01/07/2020 n. 13372 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le curatele avevano versato Lire 408.750.000 (Euro 211.101,76) a titolo di imposta di registro per la registrazione della sentenza civile che aveva condannato amministratori e sindaci al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20637/2004, aveva cassato con rinvio parte della sentenza di appello; le curatele non riassumevano il giudizio nel termine, determinando l'estinzione del processo ex art. 393 c.p.c. e la caducazione delle pronunce non passate in giudicato. Le curatele chiesero il rimborso dell'imposta poiché il titolo giudiziale su cui era stata operata la registrazione era venuto meno; l'Agenzia rifiutò sostenendo che l'art. 37 del DPR n.131/1986 consente rimborso solo nelle fattispecie tassativamente previste (passaggio in giudicato, conciliazione, transazione) e che la mancata riassunzione è una scelta di volontà delle parti e non sopprime il presupposto impositivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dei privati (curatele) e ha cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale. Ha disposto che, con l'estinzione del processo per mancata riassunzione a seguito della cassazione con rinvio, è venuto meno il titolo giudiziale soggetto a registrazione e pertanto l'Agenzia deve rimborsare le somme versate a titolo di imposta di registro relative ai fallimenti di (XXXXX) S.p.A. e (XXXXX) S.p.A. (la posizione del fallimento (XXXXX) S.r.l. è esclusa dal rimborso perché la relativa pronuncia è divenuta definitiva e quindi l'imposta su quella parte resta dovuta). Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 37

    "Gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (...) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o sian-co ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato"

    La Corte interpreta l'art. 37 come riferito agli atti che definiscono il merito e riconosce che, se il titolo giudiziale è venuto meno per estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., il presupposto impositivo viene meno e può nascere il diritto al rimborso, salvo le parti della sentenza già passate in giudicato.

  • TUR, articolo 8 della Tariffa, parte I (allegata al DPR n.131/1986)

    elencazione tassativa degli atti soggetti a registrazione in termine fisso

    La tariffa individua i provvedimenti tassabili; la Corte ricorda che la registrazione è dovuta immediatamente ma è fisiologicamente suscettibile di conguagli o rimborsi se successivamente viene meno il presupposto (es. per estinzione del processo).

  • Codice di Procedura Civile, articolo 393

    dichiarazione di estinzione del giudizio di rinvio e conseguente estinzione dell'intero processo

    La sentenza sottolinea che l'estinzione del giudizio di rinvio comporta la caducazione di tutte le pronunce intervenute nel processo (eccetto quelle passate in giudicato), per cui viene meno il titolo che giustificava l'imposta di registro.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 338

    disciplina dell'estinzione del processo di impugnazione che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado

    La Corte precisa che l'art. 338 non è applicabile alla fattispecie: l'estinzione del giudizio di rinvio (art. 393) prevale e impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado quando la riassunzione non avviene.

  • Costituzione, articolo 53

    principio della capacità contributiva

    Richiamato dalle parti, il principio è stato valorizzato dalla Corte come argomento di supporto: non può rimanere l'imposta nella casse erariali se la variazione patrimoniale che giustificava l'imposta non si è concretizzata a causa della caducazione del titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Se un atto giudiziale che ha determinato la registrazione e il pagamento dell'imposta di registro viene successivamente 'caducato' per estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c. (es. omessa riassunzione del giudizio di rinvio), viene meno il presupposto impositivo e può sorgere il diritto al rimborso dell'imposta, salvo le parti della sentenza già passate in giudicato.
  • La disciplina dell'immediata debenza dell'imposta sugli atti giudiziari (DPR 131/1986, art.37) non esclude automaticamente il rimborso quando, per eventi successivi e definitivi, il titolo che aveva dato origine alla registrazione viene meno.
  • Occorre verificare sempre se la pronuncia sulla quale si è operata la registrazione sia divenuta definitiva: se una parte della sentenza è passata in giudicato (non impugnata), l'imposta relativa a quella parte resta dovuta e non è rimborsabile.
  • L'estinzione del processo per inattività delle parti (omessa riassunzione) è assimilabile, ai fini fiscali, ad altre forme di estinzione che comportano la caducazione del titolo; l'azione amministrativa (diniego dell'Agenzia) può essere impugnata in sede tributaria e, se accertata la caducazione, il rimborso può essere riconosciuto.
  • Prassi consigliata per il contribuente: verificare la portata dell'atto giudiziale (se ha inciso concretamente sul patrimonio), accertare se e quando è intervenuta estinzione o passaggio in giudicato, chiedere il rimborso tempestivamente e allegare i provvedimenti che dimostrano la caducazione del titolo; in caso di diniego, proporre ricorso tributario indicando l'art. 393 c.p.c. e la giurisprudenza pertinente.

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