Sentenza del 23/03/2016 n. 550 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Imposte sui redditi - accertamento nei confronti di associazioni di produttori - riferimento al caso concreto - obbligo - sussiste Imposte sui redditi - accertamento nei confronti di associazioni di produttori - obbligo di verifica del contenuto dello statuto e degli atti costitutivi - sussiste Imposte sui redditi - accertamento nei confronti di associazioni di produttori - ricavi da operazioni di cessione da parte dell'associazione - equivalenza a redditi d'impresa - esclusione Associazioni di produttori olivicoli - applicabilità del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - sussiste Associazioni di produttori olivicoli - d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - prestazioni di servizi agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici - natura - servizi agli associati - condizioni - finalità istituzionali previste dallo statuto e non eccedenza dagli effettivi costi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione, ai fini delle imposte sui redditi, dell’attività di un’associazione di produttori olivicoli che raccoglieva dai soci olio lampante e lo rivendeva alle migliori condizioni, a prezzi non inferiori ai minimi comunitari. Il punto era stabilire se le cessioni e gli eventuali corrispettivi per i servizi resi agli associati costituissero attività commerciale e reddito d’impresa dell’associazione, oppure attività svolta nell’interesse dei soci e conforme alle finalità statutarie. Il testo non specifica l’atto impugnato, gli importi, le date, i motivi di ricorso formulati dalle parti o le decisioni dei giudici di merito.
La decisione
Il principio riportato esclude che la rivendita del prodotto comporti automaticamente reddito d’impresa: la qualificazione va svolta caso per caso, considerando modalità concrete dell’operazione, contenuto oggettivo e soggettivo dell’atto e statuto dell’associazione, in particolare per verificare l’esistenza di un fine di lucro proprio. La raccolta e la rivendita dell’olio lampante alle condizioni descritte sono considerate un servizio reso nell’interesse esclusivo degli associati, cui vanno attribuite le eventuali utilità. Le attività verso gli associati conformi alle finalità statutarie non sono commerciali; anche i corrispettivi specifici non rendono commerciale un servizio se questo non rientra tra le attività dell’art. 2195 c.c., è conforme alle finalità istituzionali e non eccede i costi effettivi. Il testo non riporta il dispositivo, l’esito processuale, le spese o l’eventuale rinvio, perciò non consente di individuare formalmente il vincitore.
Norme richiamate
Artt. 87 e 111 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Alle associazione di categoria è applicabile la disciplina di cui agli artt.87 e 111 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per cui l'attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità indicate nello statuto non è da ritenersi commerciale.
Le attività svolte dall’associazione nei confronti dei propri associati non sono considerate commerciali quando risultano conformi alle finalità previste dallo statuto.
Art. 108, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il pagamento di corrispettivi specifici da parte di una associazione di categoria non rileva, in base al disposto dell'art. 108, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto tale disposizione, che stabilisce un'eccezione al principio generale, non considera commerciali le prestazioni di servizi agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici, allorquando dette prestazioni non rientrino nel novero di cui all'art. 2195 cod. civ. e sempre che le stesse siano state rese in conformità alle finalità istituzionali previste dallo statuto e non eccedano gli effettivi costi.
Il corrispettivo specifico non comporta di per sé la natura commerciale del servizio agli associati, se il servizio non rientra nelle attività indicate dall’art. 2195 c.c., è conforme alle finalità statutarie e non supera i costi effettivi.
Il pagamento di corrispettivi specifici da parte di una associazione di categoria non rileva, in base al disposto dell'art. 108, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto tale disposizione, che stabilisce un'eccezione al principio generale, non considera commerciali le prestazioni di servizi agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici, allorquando dette prestazioni non rientrino nel novero di cui all'art. 2195 cod. civ. e sempre che le stesse siano state rese in conformità alle finalità istituzionali previste dallo statuto e non eccedano gli effettivi costi.
L’esclusione dalla commercialità descritta per i servizi agli associati opera, tra le altre condizioni, quando le prestazioni non appartengono alle attività elencate dall’art. 2195 c.c.
Massime di principio
- La cessione di beni da parte di un’associazione non costituisce automaticamente attività commerciale: occorre valutare le concrete modalità dell’operazione e il contenuto oggettivo e soggettivo dell’atto.
- L’accertamento fiscale deve considerare lo statuto e gli atti costitutivi dell’associazione, verificando se l’attività persegua un lucro proprio o realizzi invece un servizio nell’interesse degli associati.
- La raccolta e la rivendita di prodotti dei soci può essere attività istituzionale non commerciale quando è svolta per loro conto e nell’esclusivo loro interesse, con attribuzione ai soci delle utilità eventualmente ottenute.
- Il pagamento di corrispettivi specifici per servizi agli associati non basta, da solo, a rendere commerciale l’attività: devono ricorrere le condizioni indicate, inclusi conformità statutaria, estraneità alle attività dell’art. 2195 c.c. e mancato superamento dei costi effettivi.
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