Cassazione Civile, Ordinanza n. 09689/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda differenze retributive pretese da una collaboratrice esperta linguistica per l'attività svolta presso un'università pubblica. In primo grado, sull'opposizione dell'università al decreto ingiuntivo ottenuto dalla lavoratrice per euro 4.057,95, il decreto veniva revocato ma l'università veniva comunque condannata al pagamento di una somma ridotta, poi quantificata in euro 921,12 dalla Corte d'appello dopo la correzione di un errore di calcolo. La Corte territoriale ha ritenuto, da un lato, che il pagamento degli importi dovuti per il 2009 fosse avvenuto in ritardo rispetto ai termini di legge, con conseguente applicabilità dell'art. 23 l. n. 218/1952 e impossibilità per il datore di lavoro di recuperare sulla retribuzione la quota contributiva a carico della lavoratrice; dall'altro, ha escluso l'applicabilità dell'art. 69 l. n. 133/2008 alla posizione dei collaboratori esperti linguistici, qualificando il rapporto come privatistico. L'università ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 23 l. n. 218/1952, sostenendo che non vi fosse omissione contributiva ma solo pagamento successivo alla rettifica del trattamento economico e che quindi la ritenuta fosse legittima; (2) violazione dell'art. 69 l. n. 133/2008, sostenendo che tale norma dovesse applicarsi anche ai collaboratori esperti linguistici, in ragione della parametrazione del loro trattamento accessorio a quello dei ricercatori confermati a tempo definito prevista dall'accordo decentrato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo il proprio orientamento, il datore di lavoro può operare la ritenuta sulla quota contributiva a carico del lavoratore solo se versa tempestivamente all'ente previdenziale la corrispondente contribuzione; se il pagamento avviene in ritardo, la quota a carico del lavoratore si incorpora nel credito retributivo e non può essere trattenuta. Ha giudicato infondato anche il secondo motivo, affermando che, essendo privatistico il rapporto dei collaboratori esperti linguistici, l'art. 69 l. n. 133/2008 non è applicabile. L'università è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 l. n. 218/1952
La ritenuta sulla quota contributiva a carico del lavoratore non è consentita quando il versamento all'ente previdenziale avvenga oltre i termini del rapporto previdenziale; in tal caso la quota entra nel credito retributivo del lavoratore.
Non si applica ai collaboratori esperti linguistici, poiché il loro rapporto è di natura privatistica.
art. 19 l. n. 218/1952
È richiamato come disciplina che consente la trattenuta alla scadenza del periodo di paga, ma la Corte esclude la sua applicazione nel caso di pagamento tardivo.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il datore di lavoro può recuperare sul lavoratore la quota contributiva solo se adempie tempestivamente verso l'ente previdenziale; il ritardo nel pagamento preclude la trattenuta e fa confluire la quota nel credito retributivo.
- In presenza di una disciplina speciale che collega un istituto a categorie di dipendenti pubblici, l'applicabilità a figure contrattualmente privatistiche richiede una base normativa espressa e non può essere desunta dalla sola equiparazione economica o funzionale.
- Quando il rapporto è qualificato come privatistico, non si estendono automaticamente regole proprie del pubblico impiego se la norma invocata presuppone la natura pubblica del rapporto.
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