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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11245/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 26/11/2024 con cui il GIP di Rovigo aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p.. Il motivo di ricorso dedotto in cassazione denunciava violazione dell'art. 81 cod. pen., sostenendo che i reati commessi dal ricorrente erano della stessa specie e che il breve lasso di tempo tra essi consentiva di desumere un medesimo disegno criminoso (ovvero la sussistenza del reato continuato), nonostante il provvedimento impugnato avesse ritenuto assenti elementi idonei a dimostrare tale programma criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la doglianza difensiva del tutto generica e carente di elementi di specificazione delle condotte e dei relativi tempi, nonché basata su mere asserzioni di verosimiglianza. Ha condiviso il GIP nel rilevare che, dalle sentenze in atti, emerge soltanto l'identità della natura dei reati e l'inclinazione del reo verso reati contro il patrimonio, elementi insufficienti a provare l'esistenza di un preventivo e unitario progetto criminoso. È stata ribadita la distinzione tra serialità delinquenziale e un programma criminoso unitario. Per l'evidente inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base procedurale per la richiesta di riconoscimento della disciplina della continuazione; la Corte valuta se i presupposti fattuali per attivare tale disciplina siano stati adeguatamente dimostrati.

  • art. 81 cod. pen.

    Interpretata nella sua conclusione secondo cui l'identità del disegno criminoso postula che l'agente si sia previamente rappresentato e unitariamente deliberato la serie di condotte; non si identifica con il generico programma di vita delinquenziale o con la semplice serialità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende, in ragione dell'evidente e colpevole inammissibilità dell'impugnazione.

  • Sez. 1, n. 27422 del 07/05/2024 (sentenza rescindente, citata)

    È altresì consolidato il principio per cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso... non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo.

    La Corte di merito e questa Sezione si sono uniformate al principio secondo cui la continuazione richiede la prova di un progetto criminoso unitario, distinta dalla semplice propensione a delinquere o dalla serialità delle condotte.

  • Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016

    Giurisprudenza richiamata per chiarire la distinzione tra programma criminoso unitario e propensione del reo a commettere reati dello stesso tipo in occasione diverse.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Citata quale riferimento per l'attribuzione di profili di colpa in caso di impugnazione manifestamente infondata o inammissibile.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016 (Failla)

    Richiamata in tema di sanzioni per impugnazioni manifestamente infondate e per la valutazione di profili di colpa ai fini dell'onere contributivo alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mera somiglianza della specie di reato e la contiguità temporale non sono di per sé sufficienti a configurare la continuazione: è necessario dimostrare elementi che indichino un progetto criminoso preventivamente rappresentato e unitariamente deliberato.
  • La 'serialità' o la propensione del soggetto a commettere reati dello stesso tipo va distinta dall'identità del disegno criminoso; per la continuazione servono indizi concreti come modus operandi comune, preparazione comune, accordi o altre circostanze che denotino un piano unitario.
  • Le istanze dirette al riconoscimento della continuazione devono essere precise e circostanziate: indicare i fatti, i tempi e gli elementi probatori che consentono di ritenere l'esistenza del programma criminoso; le argomentazioni generiche o basate su mera verosimiglianza sono inammissibili.
  • Un ricorso manifestamente generico o infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno valutare rischi di impugnazione non sufficientemente supportata.

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