Cassazione Penale, Sentenza n. 19604/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da Di Fiore in relazione alla propria condanna per tentata rapina, lesioni e detenzione di arma. La domanda di revisione era fondata sugli artt. 630 co.1 lett. a) e d) c.p.p., in particolare per presunto contrario tra la sentenza di condanna di Di Fiore e la sentenza con formula dubitativa di assoluzione di De Gregorio (asserito complice). Il difensore ha contestato che la Corte di appello si fosse limitata a una presa d'atto parallela delle due sentenze, denunciando presunte falsità nei verbali di arresto, dichiarazioni dei testi rese sotto pressione, interpreti "amici" non identificati, e che la revisione fosse negata in ragione del fatto che l'imputato aveva esercitato il diritto al silenzio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui non è ammessa la revisione basata sui medesimi elementi probatori già utilizzati nella sentenza di assoluzione di un concorrente in diverso procedimento. Ha ritenuto logica e coerente la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato come le dichiarazioni delle persone offese fossero confermate dai referti medici e dal ritrovamento, a carico di Di Fiore, di un coltello con tracce di sangue; l'assoluzione di De Gregorio risultava determinata da dubbi sulla sua partecipazione e non contrastava con la condanna di Di Fiore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 630 comma 1 lett. a) e d)
Norme che individuano i casi di ammissibilità della revisione: lett. a) riguarda il contrario tra giudicati, lett. d) riguarda l'esistenza di documenti o fatti nuovi e decisivi. La Corte ha ritenuto che la presunta discordanza non costituisse un "contrario" utilizzabile perché fondata sui medesimi elementi probatori.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede che la parte che propone un ricorso inammissibile sia condannata alle spese e, se vi sono profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. Applicato per irrogare la sanzione di Euro 3.000,00.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.4, Sent. n. 46885/2019, Lapadula)
Principio affermato: la revisione non è ammessa quando si fonda sugli stessi dati probatori utilizzati per l'assoluzione di un concorrente in diverso procedimento; la revisione è strumento per correggere errori sulla ricostruzione del fatto in presenza di nuovi elementi decisivi, non per rimettere in discussione la valutazione delle medesime prove.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 c.p.p. richiede che il "contrario" tra giudicati derivi da elementi nuovi o da un contrasto logico-manifesto non fondato sui medesimi elementi probatori; non è sufficiente la mera divergenza di valutazione tra processi diversi.
- Non si può ottenere la revisione semplicemente richiamando la sentenza di assoluzione di un coimputato se quella assoluzione si basa sugli stessi atti e sulle stesse prove che hanno portato alla condanna dell'interessato.
- Per avere chance di revisione occorre proporre elementi nuovi, decisivi e non dedotti nel processo anteriore (es. nuove prove, documenti o fatti emersi successivamente) oppure dimostrare un vero e proprio "contrario" logico tra i giudicati che non sia riconducibile a diversa valutazione delle medesime prove.
- La Corte valuta con attenzione elementi oggettivi (referti medici, reperti, verbali di intervento) e può ritenere infondate contestazioni basate su dichiarazioni tardive o su presunte falsità non corroborate da elementi nuovi.
- Le istanze manifestamente infondate o fondate su argomentazioni ripetitive possono comportare condanna alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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